davidemarco

Membro Attivo
Proprietario Casa
I vicini di casa di una famiglia hanno preteso che l'Amm.re mandasse una racc. chiedendo tutta la documentazione relativa alla copertura del gazebo sul terrazzo di proprietà di questa famiglia.
Loro intenzione è di controllare se hanno tutti i permessi ecc.ecc.
Questi vicini sono due ed anche loro hanno fatto dei gazebo: uno tipo capanna dello zio Tom e l'altro in metallo di colore bianco, mentre l'assemblea aveva deliberato che il colore doveva essere neutro.
La domanda è questa: posso io in qualità di Consigliere del Condominio farmi dare dall'Amm.re tutta la loro documentazione e controllare se loro sono in regola.
Ringrazio ed auguro a tutti Buona Pasqua.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Srebbe strano che un amministratore di Condominio sia depositario di documentazione tecnica su manufatti di proprietà privata...ammesso e non concesso nessuno degli altri condòmini ha il "potere/diritto" di farsene rilasciare copia in quanto o non sono documenti "condominiali".

I "consiglieri" non hanno alcun potere specifico..."valgono" tanto quanto un qualsiasi condòmino.
 
O

Ollj

Ospite

Art.1112
Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condominonon può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o aldecoro architettonico dell'edificio.
In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea"

L'amministratore quindi è solo onformato e potrà eventualmente chiedere la documentazione; tuttavia il condòmino non è obbligato a produrla. Ovvio che se si teme un danno, ci si comporterà di conseguenza. Ad ogni modo, ove vi fosse un obbligo di autorizzazioni locali, sarà semplice capire se esistano o meno; gli atti sono pubblici e a loro mancanza agli atti...
 

moralista

Membro Senior
Professionista
Semplice si va in comune all'ufficio tecnico si chiede l'accesso agli atti, e si vede tutta la documentazione e i permessi che sono stati rilasciati e aggiornati
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
L'Uffici Tecnico del Comune è tenuto a dare la documentazione e in base a quale disposizione ?
Non ricordo la disposizione: ma i documenti a supporto dei permessi edilizi sono pubblici. Unico requisito è identificarsi e motivare la richiesta , esempio danno temuto in qualità di confinante. Se si rifiutano puoi chiedere l'intervento dei carabinieri.
 
O

Ollj

Ospite
L'Uffici Tecnico del Comune è tenuto a dare la documentazione e in base a quale disposizione ?
Certo che è tenuto.
Art.22-23-24- legge n. 241/1990 (e successive modifiche):
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
Titolarità del diritto:

- soggetti aventi specifico interesse in rapporto ad una situazione giuridicamente rilevante;
- soggetti portatori di una situazione qualificata e differenziata quale diritto soggettivo, interesse legittimo e interesse diffuso.
Lei come condòmino interessato alla staticità e sicurezza del fabbricato in cui risiede può prendere visione di quanto eventualmente prodotto alla P.A.
 
O

Ollj

Ospite
Se si rifiutano puoi chiedere l'intervento dei carabinieri.
Molto difficile; basterà infatti che la P.A. abbia così agito:
"Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati"
che ogni ricorso all'Arma sarà pressochè inutile.

Invece l'iter da seguire è il seguente:
"Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonchè presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione"
 

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