caisersouze

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Proprietario Casa
Salve a tutti,
vorrei gentilmente qualche chiarimento su una certa situazione familiare per capire fiscalmente cosa succede.
Ipotizzando una coppia di persone, marito e moglie in regime di separazione dei beni, il marito ha intestato una casa dove ha residenza, la moglie ha intestata altra casa dove ha residenza ma ha domicilio presso la casa intestata al marito.
Ora supponendo che la casa intestata alla moglie sia sufficientemente grande da poterne affittare una stanza (diciamo un bilocale di 70 mq), per far si che la moglie possa mantenere li la residenza, i dubbi sono:

1)Se la moglie mantiene nella casa a lei intestata solo la residenza ma non il domicilio deve pagare l'IMU?
2)Se la moglie mantiene nella casa a lei intestata la residenza e decide di affittarla mantenendo ad uso proprio una stanza, più ovviamente cucina e bagno deve pagare IMU? Se si totalmente o parzialmente?
3)Se la moglie spostasse la residenza nella casa intestata al marito, indipendentemente o meno dal fatto che affitterebbe quella a lei intestata, andrebbe incontro a qualche maggiorazione di tassazione?

Vi ringrazio anticipatamente per il preziosissimo supporto
 

basty

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Non vorrei essermi perso qualcosa, ma credo che la risposta sia:
La esenzione IMU vale per una sola residenza familiare, quella eletta a domicilio.
L'altra casa è sempre soggetta a IMU, indipendentemente sallo stato locativo o meno.

Sarà il calcolo IRPEF a variare se questa casa è locata o meno
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
La esenzione IMU vale per una sola residenza familiare, quella eletta a domicilio.
Il domicilio a nulla rileva.
L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente (cioè vi hanno la residenza) e vi risulta l'iscrizione anagrafica.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano i due requisiti (residenza e iscrizione anagrafica) in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
 

basty

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Proprietario Casa
Il domicilio a nulla rileva.
Qualche volta dovresti far lo sforzo di accettare un uso anche improprio dei termini, ma più aderente al linguaggio corrente. Se la conclusione è corretta.

Nella sostanza hai confermato quanto ho cercato di far capire: l'esenzione IMU si applica alla sola abitazione principale, ad una sola u.i., a nulla rilavando che il secondo immobile sia locato o meno.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Domicilio non equivale ad abitazione principale, nemmeno nel linguaggio corrente.
Dai che sai cosa intendevo: ho chiamato domicilio il luogo dove hanno la residenza abituale, dove abita la famiglia.

Lo so che tecnicamente ciascun termine ha un preciso significato: qui però non ci sono divergenze sulla conclusione da dare alla domanda iniziale: per la seconda casa oggi devono pagare l'IMU. la scorciatoia di prendere due residenze diverse, non funziona più; questa era la risposta al quesito.

Comunque se mi gratifichi delle tre definizioni ufficiali, rispettivamente per
- residenza
- domicilio
- abitazione principale

me le conservo con cura. Ben lieto di affinare la proprietà del mio linguaggio. Lo dico in tutta serenità, senza alcuno spirito polemico.

p.s.: con quello che stiamo sentendo della Turchia, non ho particolare fretta.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
la scorciatoia di prendere due residenze diverse, non funziona più
Funziona tuttora, se i componenti del nucleo familiare hanno i due requisiti cumulativi (residenza e iscrizione anagrafica) in immobili situati in comuni diversi.
tre definizioni ufficiali, rispettivamente per
- residenza
- domicilio
- abitazione principale
Art. 43, comma 2 c.c.:
La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Che ha la sua registrazione amministrativa nell'iscrizione anagrafica (nell'anagrafe della popolazione residente).
Tale registrazione è obbligatoria. L'art. 2, comma 1 della legge n. 1228/1954 recita:
È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà (*) o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale [...].
(*) ora, "responsabilità genitoriale".

Art. 43, comma 1 c.c.: .
Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Quindi il domicilio non ha a che fare con la dimora della persona. Ma con i suoi affari e interessi: attività economiche, finanziarie, patrimoniali, produttive, di studio...
I diversi affari e interessi possono avere più sedi: quella principale, che rileva per attribuire il domicilio, è individuabile in relazione alla principalità degli affari e interessi.
Per questa sua natura, il domicilio non ha una propria specifica registrazione amministrativa: nessun comune rilascia un "certificato di domicilio".

Abitazione principale: l'avevo già scritto. Nel terzo periodo del post #5.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Funziona tuttora, se i componenti del nucleo familiare hanno i due requisiti cumulativi (residenza e iscrizione anagrafica) in immobili situati in comuni diversi.
Grazie molte. Questo mi era sfuggito. E per altro, riconoscendo di essere duro di comprendonio, mi è abbastanza incomprensibile.
Cioè a dire che è possibile che marito abbia residenza ed iscrizione anagrafica a Bolzano, la moglie idem a Messina, e non sono legalmente separati?

E cosa risulterebbe in quello che noi ignoranti all'antica chiamavamo "stato di famiglia"?
 

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