TGiero

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Buongiorno, come in ogni famiglia che si rispetti i problemi non mancano, a mia sorella (disabile fisica) è stat donata l'abitazione in cui abita da nostro padre, che ha conservato l'usufrutto.
Oggi, mio padre, convivente con mia sorella, la ricatta moralmente dicendo che se gli dovesse girare la luna gli la casa. Mi domando se non sono proprietario ma solo usufruttuario, quali sono le competente per gestire la proprietà, posso cambiare il proprietari a cui l'ho gia donata, affittarla o venderla?
Grazie
 

meri56

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Chi ha l'usufrutto ha la disponibilità dell'abitazione, può viverci o affittarla ma non può venderla. Gli competono tutte le spese di ordinaria manutenzione e le tasse, mentre il nudo proprietario deve sostenere le spese di straordinaria manutenzione. Tuo padre potrebbe in teoria pretendere che tua sorella lasci libera la casa e vada a vivere altrove. Tuttavia se tua sorella ha una grave disabilità non credo sia così semplice.
Tuo padre non può revocare la donazione fatta in favore di tua sorella a suo capriccio ma solo se ricorrono i motivi previsti dalla legge. Vedi qui:
www.laleggepertutti.it/42743_e-possibile-revocare-una-donazione
In bocca al lupo.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Tuttavia se tua sorella ha una grave disabilità non credo sia così semplice.
Il disabile, senza famiglia propria, marito, moglie e figli, resta a carico dei genitori se questi sono in grado di accudirlo. Altrimenti saranno i parenti prossimi: fratelli, sorelle a prenderlo in carico.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Il disabile, senza famiglia propria, marito, moglie e figli, resta a carico dei genitori se questi sono in grado di accudirlo. Altrimenti saranno i parenti prossimi: fratelli, sorelle a prenderlo in carico.
Non è detto che un disabile debba necessariamente essere fiscalmente a carico di qualcuno o avere diritto agli alimenti.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
ha diritto ad essere accudito dai parenti prossimi.
Ha diritto al mantenimento da parte dei genitori se non è economicamente autosufficiente (e la mancata autosufficienza economica non sia da attribuirsi a sua colpa).
Ha diritto agli alimenti, a carico dei soggetti di cui all'art. 433 c.c., se versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
 

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