Luca liotti

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Ciao a tutti, vi espongo brevemente la mia situazione.. mio padre era proprietario (in separazione dei beni) di alcuni immobili, venendo a mancare ed in assenza di un testamento, dovremmo ereditare 1\3 io 1\3 mio fratello ed 1\3 mia madre. Se mia madre volesse rinunciare alla sua quota, entrerebbe per rappresentazione anche la figlia di mia madre avuta precedentemente al matrimonio con mio padre oppure a me e mio fratello aspetterebbe la quota di 1\2 ciascuno? Grazie a tutti in anticipo
 

Nemesis

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Proprietario Casa
mio padre era proprietario (in separazione dei beni) di alcuni immobili, venendo a mancare ed in assenza di un testamento, dovremmo ereditare 1\3 io 1\3 mio fratello ed 1\3 mia madre. Se mia madre volesse rinunciare alla sua quota, entrerebbe per rappresentazione anche la figlia di mia madre avuta precedentemente al matrimonio con mio padre
No, poiché ex art. 468 c.c. la rappresentazione ha luogo solamente a favore dei discendenti dei figli del defunto, oppure dei discendenti dei fratelli o sorelle del defunto. E a tua madre, sebbene rinunciataria, sarebbero riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà di tuo padre o comuni.
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Il caso prospettato da Luca Liotti è identico alla situazione di un amico, creatasi qualche tempo fa. Il notaio interpellato sostenne che la seconda moglie rinunciando alla Sua quota di eredità con ciò facendo la trasmetteva pari pari al primo figlio avuto che non aveva rapporti di sangue con il de cuius. Ciò in quanto la quota di 1/3 spettante era ormai di sua proprietà e rinunciando passava ai suoi discendenti. Così accadde, la vedova continua ad abitare nella casa di proprietà, gli altri due figli hanno accettato di buon grado (anche per gli ottimi rapporti che intercorrono tra fratellastri e matrigna) e le quote di eredità sono regolarmente intestate ai 3 figli (2+1) del de cuius.
 
O

Ollj

Ospite
Il notaio interpellato sostenne che la seconda moglie rinunciando alla Sua quota di eredità con ciò facendo la trasmetteva pari pari al primo figlio avuto che non aveva rapporti di sangue con il de cuius. .

Gli farei leggere anche questo:

Cassazione 25240 - 2013
L'indicazione dei soggetti a favore dei quali ha luogo la successione per rappresentazione, quale prevista dagli art. 467 e 468 c.c., è tassativa essendo il risultato d'una scelta operata discrezionalmente dal legislatore, sicché non è data rappresentazione quando la persona cui si intenda subentrare non è un discendente, un fratello o una sorella del defunto, ma il coniuge di questi.
 

Luca liotti

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Grazie a tutti per l' interesse...Il dubbio è che si possa presentare uno svolgimento della vicenda così come indicato da Luigi Barbero, in quanto, esponendo il caso ad un funzionario dell' agenzia dell'entrate che si occupa da tanto tempo di successioni, mi conferma la tesi dell'analogo caso esposto dal sig.Barberi nel precedente post. In considerazione di ciò, potrebbe essere una soluzione quella di non considerare la rinuncia di nostra madre per poi far donare la sua quota a noi due figli, così come avrebbe voluto nostro padre?
 
O

Ollj

Ospite
In considerazione di ciò, potrebbe essere una soluzione quella di non considerare la rinuncia di nostra madre per poi far donare la sua quota a noi due figli, così come avrebbe voluto nostro padre?
Cadreste dalla padella alla brace: se mamma accettasse la sua quota parte e poi la donasse solo a voi, la figlia, morta mamma, ove lesa nella sua legittima, potrà agire venir reintegrata di quanto le mancasse. Sareste al sicuro solo se alla morte, mamma lasciasse un patrimonio adeguato per soddisfare i diritti degli eredi legittimari.
 

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