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Ollj

Ospite
A dimostrazione che, ove la sorella eccepisse la fuoriuscita del denaro prima dell'apertura della successione, si dovrà procedere diversamente:
Cassazione civile sez. II, 09 febbraio 2011, n. 3181
"Con l'azione di petizione ereditaria l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto "mortis causa" al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario; ne consegue che tale azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il "de cuius" abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo di assegni bancari, senza un'apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del "de cuius".


Quindi:
1) azione di simulazione assoluta ex art.1414 Cc:

"ll contratto simulato non produce effetto tra le parti.
Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purchè ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.
Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario"
2) azione di rivendicazione ex art. 948 Cc
"Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l’esercizio dell’azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a ricuperarla per l’attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.
Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.
L’azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione"

 
U

User_29045

Ospite
Scusate, ma io vorrei dire la mia. Se il libretto postale avesse la cointestazione con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei due intestatari, presumendo che entrambi siano in vita, può prelevare l'intero saldo senza nulla dovere all'altro, proprio perché entrambi hanno la totale disponibilità della somma.

Sennò a cosa serve la cointestazione con PARI FACOLTA' DI RIMBORSO?

In caso di decesso di uno dei due, si presume che il 50% del saldo sia del de cuius, e su questa cifra vanno pagate le tasse di successione, mentre il restante 50% è di proprietà del cointestatario ancora in vita.

E non mi risulta nemmeno che, se entrambi i cointestatari sono in vita, si debba in qualche modo giustificare un prelievo "importante" o "disinvolto": entrambi i cointestatari possono svuotare il libretto senza formalità alcuna, a patto che siano entrambi viventi: in questo caso, le somme depositate si intendono di proprietà di entrambi, ma ognuno dei due può svuotare il libretto senza problemi, agendo come se fosse proprietario al 100%.

Il saldo è per intero nella disponibilità di tutti i cointestatari anche se il danaro viene depositato da uno solo di essi o da terzi.

L'art. 8 co. 3°, d.M. 6.6.2002 prevede che "i versamenti ed i prelevamenti effettuati da ciascun cointestatario liberano pienamente Poste italiane s.p.a. nei confronti degli altri cointestatari, eccettuati i casi di notifica di atti da cui risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun cointestatario".

Poste Italiane in caso di cointestazione con P.F.R. (Pari Facoltà di Rimborso), non ha mai negato a uno dei due cointestatari di svuotare il saldo del libretto.
 
Ultima modifica di un moderatore:

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Se il libretto postale avesse la cointestazione con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei due intestatari, presumendo che entrambi siano in vita, può prelevare l'intero saldo senza nulla dovere all'altro,
Eh? Il fatto che ciascuno possa prelevare anche l'intero saldo non lo esime dal dover rendere conto all'altro.
 
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User_29045

Ospite
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User_29045

Ospite
Eh? Il fatto che ciascuno possa prelevare anche l'intero saldo non lo esime dal dover rendere conto all'altro.

Non credo che ci sia questo vincolo che dici. Se c'è comproprietà delle somme, ognuno dei due cointestatari può - in vita - spendersi tutto senza formalità. E poco importa chi ha depositato i soldi.
 
U

User_29045

Ospite
Art. 737 del codice civile. Soggetti tenuti alla collazione.

I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.


Nel caso della figlia che ha svuotato il saldo, avrebbe dovuto conferire alla coerede (la sorella) tutto ciò che ha ricevuto per donazione diretta o indiretta (prelievo tramite firma depositata all'ufficio postale), quindi è necessaria un'azione legale.

Tra l'altro la sorella infedele non riuscirà a dimostrare di avere 350.000 Euro di fatture per assistere il de cuius.
 
O

Ollj

Ospite
Ad ogni modo, ove fosse stato anche cointestato, la possibilità di svuotare il conto non libererebbe dall'obbligo di corrispondere agli eredi il 50% di quanto indebitamente prelevato.
 
U

User_29045

Ospite
Ad ogni modo, ove fosse stato anche cointestato, la possibilità di svuotare il conto non libererebbe dall'obbligo di corrispondere agli eredi il 50% di quanto indebitamente prelevato.

In questo caso particolare è come dici, perché si tratta di una figlia.
 

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