Ena

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
buongiorno!
Un vicino con un giardino confinante con il mio, ha montato delle baracche di legno di piú di 2 metri di altezza a ridosso del confine. Nel fare questo ha segato un ramo della mia edera sempreverde che faceva una curva a gomito nella sua proprietà. Il suddetto ramo forniva linfa a 6 metri di edera che,tra l’ altro mi sarebbe tornata utile per nascondere le sue brutture.
Il mio quesito è: quali strumenti ho per ottenere un risarcimento, non in denaro, perché non c’è denaro che mi consoli di questa perdita, bensì per ottenere che piantumi qualcosa per coprire le baracche?
O in alternativa, potrei fargli smontare le baracche perché sono attaccate alla mia proprietà?
Grazie
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Nel fare questo ha segato un ramo della mia edera sempreverde che faceva una curva a gomito nella sua proprietà
questo è un atto arbitrario che configura il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. In effetti la tua edere doveva essere manutentata in modo da non sconfinare con rami e radici nella proprietà altrui; ma questo non gli dava il diritto di tagliare il ramo: al limite dovevi essere tu a fare questa operazione.

La disciplina relativa ai distacchi ed alle distanze prevista dalle Norme Tecniche di Attuazione non si applica (distanza minima dai confini di proprietà minimo 5,0 m), qualora vi sia l’assenso dei confinanti e nel rispetto delle distanze minime stabilite dal Codice Civile, ai ricoveri attrezzi in legno per giardino di altezza inferiore a ml. 2.20 e di superficie massima di mq. 12.00.
Codice Civile, art. 873:
Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
@Gianco c'è differenza tra un albero con fusto che protende alcuni rami nella proprietà altrui e una pianta rampicante che ha bisogno di un sostegno per rampicare.

Art. 892 c.c.
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagliusi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine :
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili [898];
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio , proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto