BRUNO TANSU

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salve,avrei necessità di capire se posso usufruire delle detrazioni fiscali al 50% per acquisto di materiali per il rifacimento di un terrazzo (pavimentazione e isolamento)deteriorato dal tempo.La ditta fornitrice mi ha rilasciato la fattura idonea per le detrazioni,si tratta di lavoro in edilizia libera,come mi devo comportare per la comunicazione di inizio lavori,basta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio?grazie Bruno Tansu
 

Nemesis

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Se non è richiesto un titolo abilitativo, non bisogna comunicare l'inizio dei lavori, ma occorre predisporre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
 

uva

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occorre predisporre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori

In una situazione analoga (lavori nell'appartamento in edilizia libera), il proprietario ha conferito l'incarico di eseguire la ristrutturazione "chiavi in mano" ad un'impresa.

Appurato che non occorrono né CIL né CILA, l'impresa sostiene che non è necessario da parte del proprietario predisporre la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per usufruire del bonus fiscale 50%.

Perché, in caso di controlli dell'Agenzia delle Entrate, sarà sufficiente mostrare la documentazione fornita dall'impresa: contratto di appalto, verbale di inizio lavori, eventuali verbali di collaudo, e verbale di fine lavori.
E' corretto, oppure è meglio fare comunque la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà?
Grazie.
 

Nemesis

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BRUNO TANSU

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Se non è richiesto un titolo abilitativo, non bisogna comunicare l'inizio dei lavori, ma occorre predisporre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
grazie,quindi la dichiarazione sostitutiva la devo tenere io e allegarla alle fatture per il 730?
 

Nemesis

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La DSAN fa parte della documentazione da tenere a disposizione, per eventuali richieste di controllo da parte dell'Agenzia delle entrate.
 

Nemesis

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la firma in calce alla DSAN deve essere autenticata
Art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000:
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 

uva

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ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Siccome nel caso di cui stiamo parlando la DSAN non deve essere presentata a nessuno, fino a quando eventualmente venga richiesta dall'Agenzia delle Entrate, è sufficiente la firma non autenticata.

Se e quando verrà richiesta, la si presenterà all'Agenzia allegando fotocopia (non autenticata) del documento di identità del sottoscrittore.

Spero di aver interpretato bene!
 

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