francesco ferrotty

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ora vorrei evitare di perdere tempo con il curatore dell'eredità che mi rispose
lo so bene che quegli importi sono intoccabili e sarà il giudice a deliberare a tempo debito-
e li gli scrissi E' STATA FATTA LA RICHIESTA AL GIUDICE TUTELARE.....?
da li il silenzio...........
 

uva

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Ricapitolando:

1) La signora anziana aveva ceduto la nuda proprietà al figlio, tenendo per sè l'usufrutto;
2) Tu hai acquistato la nuda proprietà da questo figlio;
3) Il figlio, unico erede, intende rinunciare all'eredità;
4) Dopo il decesso dell'usufruttuaria gli inquilini hanno continuato a pagare i canoni su di un c/c a lei intestato;
5) L'amministratore di sostegno dell'usufruttuaria è diventato curatore dell'eredità.

E' una situazione complicata, speriamo che tu riesca a venirne a capo!
 

francesco ferrotty

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Opponibilità del contratto concluso dall'usufruttuario
Veniamo ora all'argomento centrale del presente approfondimento, ovvero la sopravvivenza del contratto di locazione stipulato dall'usufruttuario dopo la cessazione dell'usufrutto. Secondo il dettato normativo di cui all'articolo 999 c.c. le locazioni stipulate dall'usufruttuario e in corso al momento della cessazione dell'usufrutto sono opponibili al proprietario purché sia rispettato il requisito della prova scritta, ovvero solo se risultino da scrittura privata avente data certa anteriore o da atto pubblico.
La data certa è assicurata dalla registrazione del contratto ma, ai sensi dell'art. 2704, comma 1, c.c., può essere desunta da altri elementi equivalenti e, pertanto, anche indirettamente dal giorno in cui si è verificato un fatto che abbia stabilito in modo certo l'anteriorità della formazione del documento, come ad esempio la morte o la sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei contraenti.
Al requisito della scrittura privata di data certa anteriore è stata equiparata la conoscenza del contratto di locazione da parte del nudo proprietario (Cass. 11 marzo 2005, n. 5421). Quanto alla durata che la locazione stipulata dall'usufruttuario possa avere dopo la cessazione dell'usufrutto, l'art. 999 c.c. distingue l'ipotesi di usufrutto senza termine finale da quella di usufrutto con termine finale prestabilito.
La prima ipotesi è disciplinata dal primo comma dell'articolo in esame, secondo cui "le locazioni concluse dall'usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell'usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto" (art. 999, comma 1, c.c.).
 

francesco ferrotty

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sembra che, un contratto d'affitto stipulato dall' usufruttuario con data certa sucvcessiva alla vendita della nuda proprietà sia opponibile.
SICURAMENTE MI SBAGLIO NELL'INTERPRETARE L'ARTICOLO.
 

Franci63

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sembra che, un contratto d'affitto stipulato dall' usufruttuario con data certa sucvcessiva alla vendita della nuda proprietà sia opponibile.
È così, ma il fatto che sia opponibile significa solo che non puoi liberare l’immobile, se non dopo 5 anni dalla cessazione dell’usufrutto.
Non che tu non hai diritto ai canoni, dopo la morte dell’usufruttuario.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
La data certa di stipulazione del contratto di locazione, comprovata dalla registrazione all'Agenzia delle Entrate, deve essere anteriore alla cessazione dell'usufrutto.

Ti stai confondendo se confronti la data della stipula dei contratti con la data di vendita della nuda proprietà.

Nel tuo caso i contratti di locazione (ancora in corso al termine dell'usufrutto) sono regolari. Perché furono stipulati prima della cessazione dell'usufrutto, ossia prima della morte dell'usufruttuaria.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
A me pare che la risposta giusta e non equivocabile sia quella data da @Nemesis nel post n. #3:
Le locazioni concluse dall'usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell'usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto.
 

francesco ferrotty

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Proprietario Casa
A me pare che la risposta giusta e non equivocabile sia quella data da @Nemesis nel post n. #3:
Le locazioni concluse dall'usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell'usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto.
GRAZIE
 

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