Gianco

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scusa @Gianco secondo me prima occorre che il diritto di passaggio sia documentato in forma scritta. Per questo avevo scritto di rivolgersi alla ex Conservatoria dei RR.II. perché se si trova traccia del diritto di passaggio nei documenti (rogiti e atti riguardanti la proprietà) è un fatto se non c'è traccia allora su potrebbe andare a vedere se quando c'era il catasto terreni se c'è qualche nota a carico del fondo C). Anche se il Catasto non è probante il diritto acquisito.
Io non credo che passare una volta all'anno un fondo possa far insorgere dopo 20 anni una servitù di passaggio perché manca la continuità dell'esercizio del passaggio in tutti i giorni dell'anno. Mentre passare una volta all'anno serve per mantenere viva la servitù di passaggio una volta che questa sia stata stabilita.
Il percorso ha poca importanza: può essere che d'estate il tracciato segua il margine del campo perché il medesimo è coltivato; mentre d'inverno il tracciato è grosso modo rettilineo tra il punto di ingresso e quello di uscita.
Gli atti pubblici generalmente trattano le proprietà immobiliari e quasi sempre omettono di indicare le servitù che non appaiono mai negli archivi catastali.
"La servitù di passaggio, più in particolare, può essere usucapita laddove, pur in assenza di atto scritto, la stessa sia stata esercitata per venti anni in maniera continuata e ininterrotta."
Poiché la legge è chiara e prevede che il periodo sia di vent'anni ininterrotti, chiunque capisce che occorre esercitare la servitù per almeno un giorno ogni 365 giorni altrimenti non sarebbero vent'anni ininterrotti: superato l'anno si perderebbe la continuità e bisognerebbe iniziare nuovamente. Il percorso poi è determinante perché non puoi un anno passare in un tracciato e l'altro cambiare percorso a tuo piacimento, magari perché il primo tracciato ti è stato negato e magari istruito, in questo modo non sarebbe un uso pacifico.
 

Luigi Criscuolo

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@Gianco posto un estratto di quanto tu citato a suffragio della tua idea.

"La servitù di passaggio, più in particolare, può essere usucapita laddove, pur in assenza di atto scritto, la stessa sia stata esercitata per venti anni in maniera continuata e ininterrotta."
Se per te passare una volta all'anno è esercitare in maniera continuativa ed ininterrotta io ho qualche dubbio.
E poi "l'animus possidendi" dove lo mettiamo?
  • Usucapione della servitù di passaggio: requisiti
    [Torna su]
    In realtà i requisiti richiesti per l'usucapione della servitù di passaggio, non si limitano all'esercizio ventennale del diritto nei modi sopra visti.
    Oltre al protrarsi dell'esercizio del diritto di transito sul fondo servente per il predetto periodo in maniera continuata e ininterrotta, è infatti necessario provare anche che sul terreno del vicino, oggetto del transito, siano presenti delle opere permanenti, visibili, idonee allo scopo e che per almeno venti anni hanno avuto come funzione inequivoca quella del transito di persone o veicoli finalizzato all'accesso dalla pubblica via al fondo dominante o alla fuoriuscita da quest'ultimo verso la prima.
    Si sottolinea che tutti questi requisiti, ove sussistenti, non trovano alcun ostacolo nell'eventuale mutamento nel corso degli anni della proprietà del fondo servente.
    L'onere della prova
    [Torna su]
    L'onere della prova necessaria ai fini dell'usucapione spetta, ovviamente, al proprietario del fondo dominante che intende ottenere la titolarità effettiva del diritto di servitù (ad esempio per difendersi da atti del vicino volti a negargli, improvvisamente, la possibilità di transito).
 

Luigi Criscuolo

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da:La servitù viaggia con l’immobile: tutti i controlli prima di comprare
Come verificare l’esistenza di una servitù? Il nostro ordinamento prevede una forma di pubblicità molto efficace per le servitù. Tutti gli atti costitutivi, modificativi ed estintivi di diritti reali vanno trascritti nei registri immobiliari affinché essi siano opponibili ai terzi. Questo vuol dire che, ispezionati i registri immobiliari, ove da essi non risulti la servitù, l’acquirente che abbia acquistato il bene che altri pretendano essere gravato da servitù potrà opporre la mancanza di pubblicità e quindi rifiutare l’esercizio della servitù.
È il notaio che, incaricato di un atto di trasferimento immobiliare (ad esempio vendita, permuta, donazione) procede agli accertamenti nei registri immobiliari ed individua la presenza di eventuali servitù, informando gli interessati per ogni valutazione.
 

Gianco

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"La servitù di passaggio, più in particolare, può essere usucapita laddove, pur in assenza di atto scritto, la stessa sia stata esercitata per venti anni in maniera continuata e ininterrotta."
Poiché la norma che la servitù deve essere utilizzata senza interruzione per vent'anni consecutivi, in sostanza: senza interruzione superiore all'anno, altrimenti non sarebbero consecutivi.
Oltre al protrarsi dell'esercizio del diritto di transito sul fondo servente per il predetto periodo in maniera continuata e ininterrotta, è infatti necessario provare anche che sul terreno del vicino, oggetto del transito, siano presenti delle opere permanenti, visibili, idonee allo scopo e che per almeno venti anni hanno avuto come funzione inequivoca quella del transito di persone o veicoli finalizzato all'accesso dalla pubblica via al fondo dominante o alla fuoriuscita da quest'ultimo verso la prima.
Le opere permanenti visibili possono essere anche la sede della servitù con i suoi margini definiti, non variabili per il fatto che annualmente la sede viene arata.
 

Gianco

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Professionista
Questo vuol dire che, ispezionati i registri immobiliari, ove da essi non risulti la servitù, l’acquirente che abbia acquistato il bene che altri pretendano essere gravato da servitù potrà opporre la mancanza di pubblicità e quindi rifiutare l’esercizio della servitù.
E' ovvio, ma la presenza di una servitù va contestata e laddove ci fossero gli estremi della sua esistenza superiore ai vent'anni non approderebbe a nulla. Faccio presente che la servitù di passaggio non necessariamente citata nell'atto dovrebbe essere riportata nel rogito del fondo servente: quello dominante dovrebbe indicare tutti i mappali attraversati.
 

Luigi Criscuolo

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@Gianco mettiamola in questo modo: il proprietario del fondo C) recinta con un muro di confine la sua proprietà; vediamo se il proprietario del fondo A) riesce a fargli aprire un passaggio nel muro perché c'è una servitù.
 

Gianco

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@Gianco mettiamola in questo modo: il proprietario del fondo C) recinta con un muro di confine la sua proprietà; vediamo se il proprietario del fondo A) riesce a fargli aprire un passaggio nel muro perché c'è una servitù.
Se si accorge entro un mese lo fa immediatamente abbattere, volente o nolente, poi sarà il proprietario del fondo servente a dimostrare che il fondo dominante non "dominava". Ovviamente, ci deve essere la traccia evidente della servito agli antipodi della proprietà recintata. A volte vengono prese in esame anche le foto aeree.
 

Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
Se si accorge entro un mese lo fa immediatamente abbattere, volente o nolente, poi sarà il proprietario del fondo servente a dimostrare che il fondo dominante non "dominava".
tu dai per scontato che ci sia una servitù di passaggio ma:
L'onere della prova
[Torna su]
L'onere della prova necessaria ai fini dell'usucapione spetta, ovviamente, al proprietario del fondo dominante che intende ottenere la titolarità effettiva del diritto di servitù (ad esempio per difendersi da atti del vicino volti a negargli, improvvisamente, la possibilità di transito).
questo è scritto nel link che hai postato tu.
Quindi prima dimostra di essere fondo dominante altrimenti il muro rimane su.
 

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