kRel

Membro Junior
Proprietario Casa
Certamente quel contratto concordato è valido e regolare, compresa l'asseverazione (suppongo ti riferisci alla cosiddetta "bollinatura" da parte di uno dei Sindacati dei Proprietari e/o degli Inquilini).
Come è certo che la tua disdetta, inviata per raccomandata a/r all'indirizzo dell'immobile, è valida a tutti gli effetti. Anche se l'inquilina non la ritira per qualsiasi ragione, compreso il trasferimento della residenza altrove.

Purtroppo è abitudine degli inquilini poco corretti non ritirare le raccomandate e le notifiche.
Ad esempio la notifica dell'intimazione di sfratto per morosità predisposta dall'avvocato del proprietario inviata all'indirizzo dell'immobile locato è valida ed efficace anche se il destinatario non la ritira.

e anche:

Suppongo che @kRel volesse scrivere Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30/12/2002.
Grazie ancora a tutti per pazienza, appunti e correzioni . . .
Parto dall'ultimo rilievo:
ho riportato - nel giusto e nello sbagliato - quanto scritto sul contratto che come ho detto e stato scaricato dal sito del comune riportato in basso e asseverato (bollinato) da uno dei sindacati esattamente come dici . . .

all.1
test.JPG


all. 2

test2.JPG
 

Nemesis

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Proprietario Casa
Cattura.JPG


Il recesso di quel contratto è disciplinato dalla legge n. 431/1998.
Non dall'art. 4 della legge n. 392/1978, che tra l'altro disciplina il recesso del conduttore.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Effettivamente se si voleva citare nella raccomandata un preciso articolo di legge occorreva riferirsi all'art. 2, c. 5 della l. 431/1998:
Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.
 

kRel

Membro Junior
Proprietario Casa
si @uva , potrei richiamare nella raccomandata l'articolo di legge he citi, male non fa, tuttavia è inserito all'art. 1 del contratto che entrambi abbiamo sottoscritto:

"alla scadenza del periodo di proroga biennale, ciascuna parte ha il diritto di attivare la procedura di rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza."

Di conseguenza nella disdetta le condizioni dovrebbero essere implicite ed io in linea di massima preferisco scrivere il meno possibile, per non incorrere più facilmente in errori. Ora ci penso . . . :ok:
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
preferisco scrivere il meno possibile, per non incorrere più facilmente in errori.
Concordo, e faccio anch'io così.

Trattandosi di disdetta alla fine del secondo periodo (nel tuo caso al termine del quinto anno trattandosi di un concordato 3 + 2), il locatore non deve motivare la propria decisione di non prorogare il contratto.
E non occorre citare alcun articolo di legge: bastano i riferimenti all'immobile, al contratto di locazione (stipulato in data......e registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di...in data...al n°...), la scadenza, la volontà di non rinnovare il contratto, la richiesta di rilasciare l'unità immobiliare libera da persone e cose con restituzione chiavi alla proprietà entro e non oltre il ....(scadenza del quinto anno).
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza."
Nel Forum avevamo trattato un argomento interessante: quando si perfeziona la comunicazione inviata dal locatore per raccomandata ar nell'ipotesi che l'inquilino la ritiri oppure no.
Considerando che la disdetta del contratto di locazione è un atto recettizio.

La discussione è questa:
(avevo fatto degli esempi nei post n. # 14 - n. #16 - n. #19)
 

kRel

Membro Junior
Proprietario Casa
Vedi l'allegato 6426
Il recesso di quel contratto è disciplinato dalla legge n. 431/1998.
Non dall'art. 4 della legge n. 392/1978, che tra l'altro disciplina il recesso del conduttore.
Buongiorno @Nemesis scusami se non ti ho risposto subito, mi sono prima distratto e poi ho dimenticato . . .
Hai ragione, ho sbagliato articolo, non è il 392/1978 che infatti disciplina il recesso del conduttore, ma il 141 del 9/12/98 - credo specificatamente ai commi 3 e 5 come del resto riportato sul contratto . . .
-------------

Nel Forum avevamo trattato un argomento interessante: quando si perfeziona la comunicazione inviata dal locatore per raccomandata ar nell'ipotesi che l'inquilino la ritiri oppure no.
Considerando che la disdetta del contratto di locazione è un atto recettizio.

La discussione è questa:
(avevo fatto degli esempi nei post n. # 14 - n. #16 - n. #19)
Buongiorno @uva , grazie per la precisazione, sono andato a leggermi la discussione linkata, molto interessante quantomeno nel mio caso, avendo un inquilino "problematico",

1. ho capito che la disdetta di un contratto di locazione è un atto "unilaterale recettizio", e che segue il dettato dell'art. 1335 c.c.:
proposta, accettazione, revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute (vedi 1334c.c.) nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia
peraltro favorendo l'autore dell'atto che è esonerato dalla prova, potenzialmente molto difficile, che il destinatario ha effettivamente conosciuto l'atto.

Inoltre, aggiunge un altro elemento interessante:
l'indirizzo del destinatario al quale si riferisce l'articolo 1335, non deve essere necessariamente quello che al dichiarante abbia già indicato il destinatario stesso, sia pure per gli effetti della notifica della dichiarazione, ma può essere anche quello, diverso, conosciuto dal dichiarante, se possa derivarne il risultato di una più spedita conoscenza della dichiarazione, e il destinatario non ne abbia danno. L'indicazione di un luogo al quale la dichiarazione deve essere indirizzata è infatti di valore semplicemente enunciativo se non risulti che sia stata fatta a tutela di un reale interesse del destinatario della dichiarazione.

Un cordiale saluto a tutti, buona giornata
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
può essere anche quello, diverso, conosciuto dal dichiarante, se possa derivarne il risultato di una più spedita conoscenza della dichiarazione, e il destinatario non ne abbia danno.
Nel caso pratico di cui stiamo parlando (invio della raccomandata al conduttore per evitare il rinnovo del contratto di locazione) secondo me non è necessario indagare quale sia l'indirizzo di spedizione "migliore" affinché il destinatario la riceva.

Si tratta di un contratto in essere, tuttora valido, relativo ad un immobile per il quale l'inquilino non ti ha comunicato l'intenzione di rilasciarlo né ti ha restituito una copia delle chiavi. Tu non sei tenuto a sapere se in questo periodo lui abita lì o altrove.

Mi pare inutile complicare una situazione semplice: io spedirei la disdetta all'indirizzo dell'immobile dato in locazione.
E' importante spedirla per tempo: non confondersi calcolando i 6 mesi di preavviso facendo riferimento alla data di spedizione invece che alla data in cui la disdetta giungerà a destinazione.
 

kRel

Membro Junior
Proprietario Casa
. . . . .
Mi pare inutile complicare una situazione semplice: io spedirei la disdetta all'indirizzo dell'immobile dato in locazione.
E' importante spedirla per tempo: non confondersi calcolando i 6 mesi di preavviso facendo riferimento alla data di spedizione invece che alla data in cui la disdetta giungerà a destinazione.
Si esatto ! È importante spedire in tempo utile affinchè la lettera di disdetta giunga a destinazione entro i sei mesi dalla scadenza.
Per il resto hai ragione, e sono d'accordo: inutile complicarsi la vita. Io ho solo voluto aggiungere un contributo, che in qualche frangente, potrebbe tornare utile....
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Tuttavia è sorto un nuovo problema e chiedo aiuto anche per questa novità a chi potrà rispondermi . . .

Nelle guide online che ho trovato e che accompagnano i moduli di disdetta come quello che ho compilato anch'io, il codice fiscale del locatore (e penso anche del conduttore) sembrano essere elementi indispensabili da citare obbligatoriamente nella lettera di disdetta.

Qualora il C.F. fosse elemento indispensabile io non ho certezza di inviare la disdetta indicando il corretto C.F. del conduttore.

Nel contratto di affitto è riportato per l'affittuaria il C.F. il codice comune D612. Non ho preso all'epoca una foto del tesserino del codice fiscale, ma sono abbastanza certo di non aver sbagliato un dato così rilevante. Peraltro in 5 anni non è emerso nulla dal ministero delle Finanze o dal Comune....

Oggi, effettuando una verifica del C.F. dell'affittuario sui tanti siti internet, ma anche con un programma di calcolo, è emerso che quel comune non ha codice D612, ma B406.

Può darsi che negli anni il piccolo comune D612 sia stato assorbito catastalmente dal più grande comune B406, di conseguenza il C.F. attuale dell'inquilina differisce per codice comune e per codice di controllo.

È mio dovere riportare nella disdetta il codice fiscale corretto ? Oppure citare (forse sbagliando) il codice fiscale dell'epoca? Cosa devo fare ?

La disdetta potrebbe essere impugnata come invalida dalla controparte qualora io citassi il C.F. codice fiscale originario riportato nel contratto, se nel frattempo fosse cambiato, quindi non più corrispondente ?

Se fosse indispensabile, come si può trovare il C.F. assegnato dal ministero, tenendo presente che l'affittuario mi risponde alle mie richieste anche banali?

Saluti.

PS
uva grazie per tutto . . .
 

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