Daniele 78

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@Franci63 considera che le parti comuni sono sempre di proprietà anche dall’interessato per la sua quota parte; tanto è vero che in atto si gira sempre la quota parte di proprietà sulle parti comuni (che possono corrispondere ad un subalterno censiti come BCNC)!
 

Franci63

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@Franci63 considera che le parti comuni sono sempre di proprietà anche dall’interessato per la sua quota parte; tanto è vero che in atto si gira sempre la quota parte di proprietà sulle parti comuni (che possono corrispondere ad un subalterno censiti come BCNC)!
Questo è l’Abc, e nessuno lo mette in dubbio.
A rogito il venditore deve dichiarare la regolarità della sua unità immobiliare, con indicazione del titolo edilizio.
Una tettoia condominiale non regolare non inficia la regolarità dell’atto di vendita.
La qualifica come “proprietario di casa” qui sul forum non significa incompetenza in materia immobiliare .
Poi condivido che sarebbe meglio fare verifiche prima di vendere/comprare, per evitare qualsiasi problema: io renderei obbligatoria a cura e spese del venditore la “relazione tecnica integrata”, che ora è obbligatoria solo in alcune zone d’Italia (ma forse verrà estesa a tutti).
 
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Daniele 78

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Questo è l’Abc, e nessuno lo mette in dubbio.
A rogito il venditore deve dichiarare la regolarità della sua unità immobiliare, con indicazione del titolo edilizio.
Una tettoia condominiale non regolare non inficia la regolarità dell’atto di vendita.
La qualifica come “proprietario di casa” qui sul forum non significa incompetenza in materia immobiliare .
Poi condivido che sarebbe meglio fare verifiche prima di vendere/comprare, per evitare qualsiasi problema: io renderei obbligatoria a cura e spese del venditore la “relazione tecnica integrata”, che ora è obbligatoria solo in alcune zone d’Italia (ma forse verrà estesa a tutti).
Diciamo che pur non esistendo una legge esiste una buona prassi tecnica tramite accordi tra Ordini professionali (in alcune parti d’Italia) in modo tale da poter asseverare con certezza lo stato di un immobile in tutta sicurezza.
E se qualcuno può vedere e ci vede anche un interesse corporativistico tra ordini nel “prendere queste prassi” in realtà il beneficio che vai a dare alla collettività supera di gran lunga l’interesse corporativo:

  • Dai una certezza dello stato dei luoghi nel momento in cui trasferisci e delle persone intervenute portando chiarezza ed evitando dubbi che poi si trasformano in richieste di danni milionari
  • Eviti costi allo Stato per la Giustizia, evitando di esporre le persone a cause lunghe e dagli esiti incerti specialmente anche solo per stabilire di chi sia la responsabilità e del perché
  • Proprio perché fai chiarezza rendi edotte le persone prima e le aiuti a decidere meglio.
  • Non esponi le Banche a degli NPL con garanzie difficilmente escutibili e commerciabili a meno di costi rilevanti per sanare il tutto!
Tutto questo accade perché oltre ad avere una burocrazia differenziata tra Regioni (quelle che approvano i P.R.G comunali) e Stato abbiamo anche una stratigrafia storica di norme che ad ogni livello (da Stato fino si Comuni) si è depositata per cui diventa importante capire anche l’epoca storica di costruzione dell’immobile per capire a quali regole era soggetto ed a quali no per portarlo ad oggi.

Ad esempio un immobile anni 70 mai ristrutturato sicuramente NON ha:
  • Dichiarazioni di conformità impianti ( la prima legge è la 46/90)
  • Abbattimento barriere architettoniche (prima legge la 13/1989)
  • Risparmio energetico e coibentazione: (la prima legge fu la 10/91) anche se non entri mai in funzione effettivamente come condizione “sine qua non” per il rilancio della concessione edilizia con il Dlgs.192/2005!
  • Norme sulle strutture e relativi collaudi statici che sono ancora più complesse, qui un riferimento preciso solo alla loro stratigrafia:Stratigrafia storica norme sulle strutture degli edifici.
  • Non esisteva ancora alcuna dichiarazione in atto post 85 sulla regolarità urbanistica del manufatto!
 

Daniele 78

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Diciamo che pur non esistendo una legge esiste una buona prassi tecnica tramite accordi tra Ordini professionali (in alcune parti d’Italia) in modo tale da poter asseverare con certezza lo stato di un immobile in tutta sicurezza.
E se qualcuno può vedere e ci vede anche un interesse corporativistico tra ordini nel “prendere queste prassi” in realtà il beneficio che vai a dare alla collettività supera di gran lunga l’interesse corporativo:

  • Dai una certezza dello stato dei luoghi nel momento in cui trasferisci e delle persone intervenute portando chiarezza ed evitando dubbi che poi si trasformano in richieste di danni milionari
  • Eviti costi allo Stato per la Giustizia, evitando di esporre le persone a cause lunghe e dagli esiti incerti specialmente anche solo per stabilire di chi sia la responsabilità e del perché
  • Proprio perché fai chiarezza rendi edotte le persone prima e le aiuti a decidere meglio.
  • Non esponi le Banche a degli NPL con garanzie difficilmente escutibili e commerciabili a meno di costi rilevanti per sanare il tutto!
Tutto questo accade perché oltre ad avere una burocrazia differenziata tra Regioni (quelle che approvano i P.R.G comunali) e Stato abbiamo anche una stratigrafia storica di norme che ad ogni livello (da Stato fino si Comuni) si è depositata per cui diventa importante capire anche l’epoca storica di costruzione dell’immobile per capire a quali regole era soggetto ed a quali no per portarlo ad oggi.

Ad esempio un immobile anni 70 mai ristrutturato sicuramente NON ha:
  • Dichiarazioni di conformità impianti ( la prima legge è la 46/90)
  • Abbattimento barriere architettoniche (prima legge la 13/1989)
  • Risparmio energetico e coibentazione: (la prima legge fu la 10/91) anche se non entri mai in funzione effettivamente come condizione “sine qua non” per il rilancio della concessione edilizia con il Dlgs.192/2005!
  • Norme sulle strutture e relativi collaudi statici che sono ancora più complesse, qui un riferimento preciso solo alla loro stratigrafia:Stratigrafia storica norme sulle strutture degli edifici.
  • Non esisteva ancora alcuna dichiarazione in atto post 85 sulla regolarità urbanistica del manufatto!
Inoltre mancava la disciplina del testo unico edilizia (DPR 380/2001 e s.s) in particolare sulle tolleranze (il 2% sulle misure in planimetria, distacchi, altezze, difformità sul posizionamento impianto ecc ) NON costituiscono difformità se rientrano in tale tolleranza. Vedi art. 34 bis del presente testo. Inoltre viste le conclusioni su abusi edilizi ed Ecobonus 110%, io andrei a vedermi bene questo articolo che sarà lo spartiacque per quei piccoli abusi che possono essere “tralasciati” da quelli che non lo possono essere: Tolleranze costruttive art.34 DPR 380/01
 

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