kam8en

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Ciao a tutti!
Devo eseguiri lavori di manutenzione straordinaria in un appartamento (spostamento tramezzi etc.), cui seguiranno rifacimento impianto elettrico e termico (sistema ibrido caldaia cond.+pompa di calore), sostituzione infissi esterni e realizzazione sistemi antieffrazione.
Condizione necessaria è ovviamente quella di fruire delle agevolazioni fiscali (detrazioni e cessioni).
I lavori saranno svolti da varie imprese (ognuna per il proprio settore di competenza).
Indicando tutte le varie imprese nella CILA (oltre a quella edile) si ricade nell'obbligo delle comunicazioni preventive e nella redazione del PSC.
Da quanto mi sembra di capire, tuttavia, le opere riguardanti il rifacimento dell'impianto elettrico, di quello termico e la sostituzione degli infissi ricadono nell'edilizia libera.
Ritenete possibile indicare nella CILA la sola impresa edile, rientrando le altre lavorazioni nell'edilizia libera? Può essere rischioso per la perdita delle agevolazioni fiscali?
Ringrazio in anticipo!
 

Dimaraz

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Mai sentito che la contemporanea presenza di più imprese esenti dal rispetto delle normative di Sicurezza nel Cantiere per il solo fatto che sono opere in "edilizia libera"...tu apri persino una CILA .
 
Ultima modifica:

griz

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il PSC va redatto dal coordinatore in fase di progettazione e messo in pratica dal coordinatore in fase di esecuzione, la comunicazione alla ASL si fa all'inizio lavori e vanno elencate le imprese al momento incaricate, potrà essere integrata nel momento in cui ci sarà necessità di incaricare altre imprese
 

kam8en

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Mai sentito che la contemporanea presenza di più imprese esenti dal rispetto delle normative di Sicurezza nel Cantiere per il solo fatto che sono opere in "edilizia libera"...tu apri persino una CILA .
Di conseguenza c'è obbligo del PSC, anche se le imprese non lavorano in contemporanea, giusto?
 

Dimaraz

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non è pensabile che più imprese che operano nello stesso cantiere non entrino mai in contatto fra loro, da qui scatta il necessario coordinamento
È irrilevante che entrino o non in contatto. Il cantiere viene aperto in una data e chiuso in un altra...chiunque vi accede in tal periodo è "soggetto" anche se lavora da solo.

Questione diversa se i "lavori liberi" sono eseguiti prima dell'apertura o dopo la chiusura.
 

kam8en

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Quindi, se ben capisco, ai sensi del comma 11 dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008, relativo a lavori privati inferiori a 100.000 Euro, il PSC deve essere (comunque) redatto da parte del coordinatore per la esecuzione dei lavori?
 

kam8en

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Potete confermarmi, tuttavia, che - secondo quanto previsto dalla circolare interministeriale Ministero delle finanze - Ministero dei lavori pubblici n. 121 dell'11.5.1998 - pur in colposa assenza del PSC, il contribuente non decade dal diritto all’agevolazione fiscale se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi resa dalla ditta esecutrice dei lavori?
 

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