uva

Membro Storico
Proprietario Casa
In un condominio in montagna si procede alla riparazione del tetto dopo aver deciso in tal senso con una procedura anomala.
L'amministratore non ha convocato l'assemblea per vari motivi: rischio contagio covid, la maggior parte sono appartamenti di vacanza i cui proprietari non partecipano e non danno deleghe perché abitano lontano e/o sono anziani, argomento già trattato in altre assemblee e più volte rinviato.
C'è stato uno scambio di mail tra l'amministratore e i condòmini, in modo che tutti hanno potuto leggere quanto scritto dagli altri, valutare i preventivi allegati, esprimere il proprio consenso o dissenso.
L'unico dissenziente è un condòmino che, avendo deciso di vendere due bilocali ereditati di recente, non vuole sostenere la spesa secondo lui non urgente.

Premesso che:

- non si tratta di lavoro urgentissimo ma necessario per evitare danni agli appartamenti dell'ultimo piano, come verbalizzato in assemblee precedenti;
- in caso di danni l'assicurazione forse non li risarcirebbe e i proprietari dell'ultimo piano agirebbero verso il condominio per ottenere il risarcimento;
- non essendo stata convocata l'assemblea condominiale non esiste una delibera;
- le mail scambiate tra tutti i condòmini e l'amministratore non sono pec, alcune provengono da parenti di proprietari anziani (che non ce l'hanno o non la usano), nessuno ha usato la firma elettronica.

Chiedo se in caso di morosità del condòmino dissenziente egli potrebbe giustificarsi (e opporsi al decreto ingiuntivo) perché il lavoro è stato deciso ed eseguito in mancanza di una delibera regolare.

Grazie.
 

Hellhell

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Per convocare correttamente secondo me doveva chiedere PEC a tutti. La PEC adesso la ottieni come niente, il figlio o il nipote che fa da tramite al nonno poco informatico segnalava che metteva una PEC a disposizione. Scaricato il doc dalla PEC lo faceva controfirmare dal nonno e lo spediva con raccomandata con la firma in originale all'amministratore. L'amministratore raccoglieva tutte le raccomandate firmate e si procedeva. Così penso che agirei io.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
secondo me doveva chiedere PEC a tutti.
Avrebbe anche potuto organizzare l'assemblea in videoconferenza.
Non l'ha fatto perché tanti condòmini, oltre a non avere la pec, non sono attrezzati con zoom o sistemi analoghi.
Purtroppo l'amministratore stesso, che è un condòmino pensionato già un po' anziano, è poco incline ad usare le nuove tecnologie!
 

Hellhell

Membro Ordinario
Proprietario Casa
L'irregolarità edilizia di uno stabile non ne determina l'intrasferibilita purché l'acquirente ne sia reso edotto. Questo mi risulta
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Chiedo se in caso di morosità del condòmino dissenziente egli potrebbe giustificarsi (e opporsi al decreto ingiuntivo) perché il lavoro è stato deciso ed eseguito in mancanza di una delibera regolare.
secondo me si. Per far emettere un decreto ingiuntivo però occorre che il riparto di spesa, anche se non deliberata, sia approvato dall' Assemblea e che l'assemblea autorizzi l'amministratore a far emettere il D.I.; in alternativa occorrerà l'approvazione del bilancio consuntivo dal quale emerga la morosità, dopo tre mesi l'amministratore potrà procedere senza autorizzazione.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
assemblea autorizzi l'amministratore a far emettere il D.I.
Non funziona così.
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
Quindi occorre una deliberazione assembleare solamente se si vuole che l'amministratore non proceda.
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
non mi permetto di confutare quello che hai scritto. Tuttavia questo è un caso dove un manipolo di condòmini, che non rappresentano la maggioranza di teste nè di millesimi, ha deciso e fatto eseguire dei lavori non urgenti, e neanche sanciti da un ATP: si approva il riparto di una spesa non deliberata. Non c'è la certezza che questi lavori non urgenti sarebbero stati autorizzati, come non c'è la certezza che l'assemblea raggiunga il quorum deliberativo. Per questo avevo suggerito il rafforzativo dell' autorizzazione a procedere per il D.I.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Per questo avevo suggerito il rafforzativo dell' autorizzazione a procedere per il D.I.
Il giudice emette un decreto ingiuntivo se vi è un valido titolo di credito. Non in base a un'autorizzazione assembleare all'amministratore per procedere. L'assemblea, invece, deve essere regolarmente convocata per deliberare l'effettuazione di lavori non urgenti, e deliberare la ripartizione delle relative spese.
 

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