basty

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Se Agenzia delle Entrate lo scrive in una circolare, ne prendiamo atto: ci mancherebbe altro. (strano però che questa volta Dimaraz ci abbia risparmiato la solita avvertenza che una Circolare non impegna nemmeno i colleghi di altro distretto Agenzia delle Entrate).

Le deduzioni della circolare mi paiono labili: si giunge alla conclusione che stufe e caminetti sono impianti termici, solo per esclusione, essendo solo state rimosse le indicazioni precedenti riguardo alle stesse.

Aggiungerei anche la equivoca formulazione (che in un foglio elettronico si chiamerebbe formula circolare), quando si scrive che
per impianto termico si intende: «impianto tecnologico fisso....
per cui adesso manca la definizione di impianto tecnologico.

Una normale stufa, o un vecchio camino, certamente sono apparecchi che hanno sempre riscaldato, bene o male, ma faccio fatica a considerarli "impianto": per non parlare di tecnologico che è un aggettivo piuttosto discrezionale.

Resta da ultimo il fatto che pare si siano dimenticati la attuale vigenza del Dlgs 311 che continua ad escludere detti apparecchi.

Questa volta l'amico Architetto, ha qualche attenuante.....

Oi che peena, o che dolor....
 

Nemesis

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Invece leggendo l'art. 14 del DLgs 311 cui fa riferimento la Risoluzione citata, dichiarato tuttora vigente al 2-12-2022 , questo recita
Non è l'art. 14 del D. Lgs. n. 311/2006 (articolo che non esiste, dato che il decreto ha solamente dieci articoli), ma il punto 14 delle "ULTERIORI DEFINIZIONI" contenute nell'ALLEGATO A (Articolo 2).
La definizione, come scritto, risulta modificata dal D. Lgs. n. 48/2020, e quindi non più applicabile a partire dall'11 giugno 2020, data della sua entrata in vigore (lex posterior derogat priori).
 

basty

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Non è l'art. 14 del D. Lgs. n. 311/2006 (articolo che non esiste, dato che il decreto ha solamente dieci articoli), ma il punto 14
Giusto: scusa l'imprecisione.

Resta però il fatto della curiosa indicazione riportata da normattiva: testo punto 14 tuttora vigente..... : sbaglio io a consultare il sito?

1670073315940.png
 

basty

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Ti sfugge che quella norma non è stata espressamente abrogata. Quindi è corretto che rimanga nel testo normativo, anche se non più applicabile dalla data di entrata in vigore della norma modificatrice.
Sicuramente mi sfuggono certi particolari. Ma dato che quella definizione è stata , come si sostiene, modificata, direi che chiarezza vorrebbe che anche nel 311 dovrebbe essere modificato il testo o apposta una nota chiarificatrice: abrogata o sostituita? Il risultato dovrebbe essere più esplicito.

Certo è un particolare non da poco, che difatti induce ad errate o superate interpretazioni.
In ogni caso sempre grazie per il supporto.... ai poveri ignoranti.
Vedrò se il caso di approfittarne: rimane ancora la osservazione di Dimaraz
Qualche remora sul fatto che tutti gli ambienti siano riscaldati, ....
 

vittorievic

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aggiornamento: ho trovato gli APE convenzionali pre e post interventi. Gli APE convenzionali non hanno la stessa valenza degli APE che si redigono per le compravendite e gli affitti immobiliari. Nell' APE pre lavori è censito il camino: installato nel 1987, alimentato a biomasse solide (legna); potenza nominale 8,36 kW; EPnren 56,64.
Non raggiungendo il camino i 15,0 kW l'appartamento dovrebbe essere considerato privo di impianto termico, giusto?
Tuttavia l'ENEA ha passato la richiesta,
 

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