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il quale pero' pretende da entrambi l' indennita' di avviamento.
Io chiedo : puo' pretendere l' indennita' pur rimanendo in una parte del locale e per giunta non ci sara' neppure lo sviamento della clientela?
E' quello che penso io, anche alla luce di una sentenza del tribunale di Roma.
Il conduttore ci ha inviato una lettera, tramite un legale, con l' ammontare dell' indennita' dovuta...
Penso che attraverso i nostri legali dovremo fargli causa.
beh adesso non esagerare!
Tu non ha specificato di che tipo di attività commerciale si tratta. Se il conduttore dimostrasse che senza il magazzino la sua attività si riduce penso che un risarcimento gli verrà riconosciuto.
L'altra parte di locale, quella di cui tu sei l'unico proprietario, a quale uso sarà adibita?
Se verrà destinata ad un'attività analoga a quella esercitata dal conduttore nella parte di immobile che a ottobre affitterà da tuo fratello, potrebbe essere un problema.
L'art. 34 l. 392/1978 recita: .....................
Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari all'importo di quelle rispettivamente sopra previste qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente.
..............................
La parte di mia proprieta' x il momento non verra' affittata, anche perche' il conduttore lo rilascera' in uno stato pietoso e dovra' essere risistemata. C' e' lo sporco accumulato in 30 anni di" non pulizia".
L'argomento è interessante.
Se scrivi qui l'opinione dei vostri avvocati (se ritengono che il conduttore abbia diritto all'indennità e in quale misura) può essere utile ad altri proprietari, grazie.
è ragionevole, ma non so se si possa fare.
Anni fa un avvocato mi disse che l'importo dell'indennità per la perdita dell'avviamento è quello stabilito dall'art. 34 l. 392/1978, non modificabile in base alle singole circostanze.
Inoltre pare sia comunque dovuta: All’indennità di avviamento si riconoscono tre differenti funzioni: sanzionatoria, riparatoria e redistributiva.
Quanto alla funzione sanzionatoria o di coazione indiretta sul locatore, si segnala che essa colpisce efficacemente solo il locatore-proprietario meno abbiente, senza avere un generale effetto disincentivante rispetto ad interruzioni unilaterali del rapporto da parte del locatore.
In merito, poi, alla funzione riparatoria per il conduttore, che si presume subisca un danno iuris et de iure dall’abbandono dei locali locati, occorre considerare che l’indennità, paradossalmente, spetta anche laddove questi, dopo il rilascio, abbia continuato ad esercitare la medesima attività in un locale ubicato nello stesso edificio o, comunque, posto nelle vicinanze dell’immobile locato.
Fonte:
L'argomento è interessante.
Se scrivi qui l'opinione dei vostri avvocati (se ritengono che il conduttore abbia diritto all'indennità e in quale misura) può essere utile ad altri proprietari, grazie.
è ragionevole, ma non so se si possa fare.
Anni fa un avvocato mi disse che l'importo dell'indennità per la perdita dell'avviamento è quello stabilito dall'art. 34 l. 392/1978, non modificabile in base alle singole circostanze.
Inoltre pare sia comunque dovuta: All’indennità di avviamento si riconoscono tre differenti funzioni: sanzionatoria, riparatoria e redistributiva.
Quanto alla funzione sanzionatoria o di coazione indiretta sul locatore, si segnala che essa colpisce efficacemente solo il locatore-proprietario meno abbiente, senza avere un generale effetto disincentivante rispetto ad interruzioni unilaterali del rapporto da parte del locatore.
In merito, poi, alla funzione riparatoria per il conduttore, che si presume subisca un danno iuris et de iure dall’abbandono dei locali locati, occorre considerare che l’indennità, paradossalmente, spetta anche laddove questi, dopo il rilascio, abbia continuato ad esercitare la medesima attività in un locale ubicato nello stesso edificio o, comunque, posto nelle vicinanze dell’immobile locato.
Fonte: