Cipollini

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno,
una mia inquilina, con contratto solidale con altra persona, mi chiede di far subentrare al posto suo un altro inquilino con SUUBENTRO.
E' accettabile o preferibile risolvere il contratto e farne una nuovo ?
Grazie
 
Tecnicamente si tratta di cessione del contratto dall'inquilina uscente (cedente) a quello nuovo (cessionario).
L'evento deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni:

La cessione comporta il versamento dell'imposta di € 67, anche se il contratto di locazione è in cedolare secca.
Cedente e cessionario devono accordarsi su chi ti te la rimborserà.

risolvere il contratto e farne una nuovo
non è necessario.
E potrebbe non essere opportuno per il locatore se il contratto attuale è in essere già da alcuni anni. Perché stipularne uno nuovo significa ripartire dall'anno "zero" e dover aspettare a lungo prima di poterlo disdire.

 
Ho fatto proprio così per uno studente che è venuto al posto di un altro. Fare un contratto avrebbe comportato il rinnovo della durata del contratto mentre così il contratto originario continua la sua durata naturale.
 
Ho fatto proprio così per uno studente che è venuto al posto di un altro. Fare un contratto avrebbe comportato il rinnovo della durata del contratto mentre così il contratto originario continua la sua durata naturale.
Ma il contratto a canone agevolato per studenti permette la locazione solidale e l’eventuale subentro ?
 
il contratto a canone agevolato per studenti
redatto in conformità al modello ministeriale (Allegato C al D.M. 16/01/2017) prevede quanto segue:

Articolo 9
(Recesso del conduttore)
Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi
mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più

dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei
confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di

conduzione.
Le modalità di subentro sono così concordate tra le parti: …………………………………..
 
Cioè, nel caso che nei tre mesi non venga individuato un subentrante, i conduttori rimanenti si accollano canone ed oneri accessori della stanza che resta sfitta ?
 
i conduttori rimanenti si accollano canone ed oneri accessori
Trattandosi di un unico contratto di locazione cointestato a più conduttori, essi sono responsabili in solido del pagamento del canone + oneri accessori.
Se uno di loro recede (recesso parziale) quelli che rimangono devono accollarsi l'intero pagamento.
A meno che il contratto escluda espressamente la responsabilità solidale.

Se invece il locatore affitta le singole stanze (con uso comune di cucina e bagno) stipula un contratto di locazione parziale con ogni singolo inquilino.
Quando uno di loro recede, quelli che rimangono non vengono coinvolti e continuano a pagare solo quanto stabilito dal proprio contratto.
In caso di coinquilini tra di loro estranei, come gli studenti, questa è la soluzione più vantaggiosa per loro.
 

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