lucy07

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Salve
Si tratta di immobile locato con contratto concordato a due studenti in cedolare secca, uno se ne va , l'altro resterebbe per altri 3 mesi ( il contratto scade a 9/ 2026 ): è possibile a quello che resta far versare la metà del canone previsto dal contratto? comunicando con RLI web la riduzione del canone all ' Agenzia delle Entrate ?, ma non saprei come gestire il recesso dell'altro studente che lascia, chiedo consiglio....grazie
 
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come gestire il recesso dell'altro studente che lascia
Si tratta di cessione del contratto dallo studente che va via (cedente) a quello che rimane (cessionario).

Devi comunicare la cessione all'Agenzia delle Entrate col mod. RLI entro 30 giorni dall'evento, versando l'imposta di 67 euro anche se quel contratto è in cedolare secca. Puoi addebitarla al cedente che ti ha inviato la disdetta.

Se telematicamente non ci riesci perché il sw non accetta che il cessionario sia un soggetto già presente nel contratto di locazione, devi recarti allo sportello dell'Agenzia dove venne registrato quel contratto col mod. RLI cartaceo e versare l'imposta con F24elide-codice tributo 1502.
 
è possibile a quello che resta far versare la metà del canone previsto dal contratto?
Se decidi di fare così, prepara un accordo riduzione canone firmato da entrambi (tu locatore e lo studente conduttore) e registralo all'Agenzia delle Entrate.
Non si paga né l'imposta di registro né quella di bollo

Allego le istruzioni del mod. RLI, dove trovi i codici da utilizzare per inviare all'Agenzia le 2 comunicazioni (cessione del contratto e successiva rinegoziazione del canone).

Se lo studente che rimane andrà via prima della scadenza del contratto:
resterebbe per altri 3 mesi ( il contratto scade a 9/ 2026 )
e non ne "subentrerà" subito un altro, dovrai comunicare all'Agenzia delle Entrate la risoluzione anticipata di quel contratto entro 30 giorni dall'evento.
Se è in cedolare secca non si paga nulla; se è in regime ordinario si versa l'imposta di registro di 67 euro (a carico del conduttore che invia la disdetta).
 

Allegati

Salve
Si tratta di immobile locato con contratto concordato a due studenti in cedolare secca, uno se ne va , l'altro resterebbe per altri 3 mesi ( il contratto scade a 9/ 2026 ): è possibile a quello che resta far versare la metà del canone previsto dal contratto? comunicando con RLI web la riduzione del canone all ' Agenzia delle Entrate ?, ma non saprei come gestire il recesso dell'altro studente che lascia, chiedo consiglio....grazie

Se si tratta di un contratto per studenti universitari, l’art. 9 del contratto-tipo riconosce la facoltà di recesso anche a uno solo dei conduttori. Peccato che la locazione prosegua come se nulla fosse: il conduttore superstite diventa automaticamente il “sacrificato” di turno, designato a sostenere da solo l’intero fardello del canone.

Ohibò. Nessuno ti obbliga ad abbassare il canone. Nessuno. E allora viene da chiedersi: perché non ti trovi, o meglio, non fai trovare al povero superstite un altro studente che prenda il posto del recedente anche solo per tre mesi (scaduto il contratto, potresti prorogarglielo o stipulare con lui e altri studenti uno nuovo)?

Ad ogni modo, finché non c’è un subentro, la prima mossa è scaricare dal contratto lo studente uscente (da 2 a 1), fissando un appuntamento in Agenzia.

In telematico? Vuoi scherzare! Il sistema va in cortocircuito se intravede anche solo l’ombra di un soggetto originario ancora presente in atto. La macchina non ragiona, obbedisce alla Sogei.

La maggioranza degli illuminati uffici pretende di risolvere l’“inghippo” con una cessione (codice “3”) da 2 a 1 - anche se, giuridicamente, cessione non è - tramite il modello RLI e con l’immancabile obolo da 67 euro, pure se il contratto è in cedolare secca.

D’altronde, se non paghi, come fai a dimostrare di essere davvero un vero, ligio contribuente? Certo, sarebbe più conveniente risolvere il contratto e registrarne uno nuovo in cedolare, ma vuoi mettere la soddisfazione di fare le cose in un unico passaggio!

Completata la farsa della cessione, potrai procedere finalmente - questa volta, anche telematicamente - alla rinegoziazione in diminuzione del canone (codice “8”) in un’annualità interna, indicando il nuovo canone concordato (rigorosamente entro la sacra “forchetta” delle fasce di oscillazione) e le date di inizio e fine del periodo rinegoziato nella Sezione II del quadro A del modello RLI.

Attenzione, però: se per caso dovessi ripensarci, facendo subentrare un nuovo studente si ricomincia daccapo. Nuova finta cessione (da 1 a 2) per caricare il nuovo arrivato, seguita da nuova rinegoziazione del canone già rinegoziato. Un capolavoro di burocrazia.

Morale: la prossima volta, per smarcarti da tutti 'sti inghippi, evita di affittare l’intero immobile a un gruppo di studenti. Affitta le singole stanze, con contratti separati e canone concordato frazionato in base alla superficie di ciascuna stanza locata, tenuto conto anche degli spazi condivisi. Meno filosofia, più autodifesa.

E infine ringrazia il cielo di non essere a Torino perché lì il sadismo diventa dottrina sindacale. Le organizzazioni dei proprietari e deglli inquilini sono riuscite nell’impresa di imporre una coabitazione forzata con il locatore nella locazione parziale per studenti e transitoria.

Studenti obbligati a convivere (unico caso in Italia) con la propria controparte imposta dall’alto e, ciliegina sulla torta, nemmeno liberi di ospitare terzi nella propria cameretta. Manca solo il cilicio … Poveri ragazzi: tra esami, affitti, coinquilini e intrusi coatti sembra quasi un esperimento sociale punitivo o un castigo da medioevo moderno.

Fine dello sfogo, perché quando ce vo’, ce vo’. E oggi, tra studenti che recedono, sindacati bislacchi e il mio volo cancellato (te possino…), ce voleva davvero.
 
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Si tratta di immobile locato con contratto concordato a due studenti in cedolare secca,
altra questione da considerare ... poiché trattasi di contratto concordato , la riduzione del canone può essere ammessa , ma si deve comunque rispettare una certa cifra legata al calcolo per l'agevolato dunque ?
 
avrei voluto inoltre indicare una riduzione del canone a tempo , cioè solo per un periodo di tre mesi, per consentire allo studente che rimane di laurearsi e poi lasciare , ma non di più; non vorrei che poi lo studente si trattenesse fino a settembre ( quando il contratto scade)per motivi suoi e continuasse a pagare il canone ridotto .
 
avrei voluto inoltre indicare una riduzione del canone a tempo , cioè solo per un periodo di tre mesi,
Cosa che è bene sempre fare: nella scrittura che firmerai con l’inquilino specificherai il periodo per cui si applica la riduzione, terminato il quale il canone ritornerà quello originario.
 
poiché trattasi di contratto concordato , la riduzione del canone può essere ammessa , ma si deve comunque rispettare una certa cifra legata al calcolo per l'agevolato
L'argomento è controverso.

Secondo me nei contratti concordati è legittimo determinare un canone inferiore al limite minimo della "forchetta" stabilita secondo i parametri dell'Accordo Territoriale vigente nel Comune.

Perché l'art. 13, c. 4 della l. 431/1998 stabilisce che

Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale...

Quindi concordare un canone inferiore a quello minimo non vìola le norme in vigore e rientra nell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 Cod.Civ.

Però c'è il rischio che un canone inferiore al livello minimo non venga asseverato dalle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo Territoriale, quindi il locatore perderebbe le agevolazioni fiscali (tassazione ridotta del reddito e riduzione IMU).

Nel tuo caso (rinegoziazione del canone successiva alla stipula del contratto concordato) non saprei dire se occorre una nuova asseverazione del Sindacato.
 

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