Salve
Si tratta di immobile locato con contratto concordato a due studenti in cedolare secca, uno se ne va , l'altro resterebbe per altri 3 mesi ( il contratto scade a 9/ 2026 ): è possibile a quello che resta far versare la metà del canone previsto dal contratto? comunicando con RLI web la riduzione del canone all ' Agenzia delle Entrate ?, ma non saprei come gestire il recesso dell'altro studente che lascia, chiedo consiglio....grazie
Se si tratta di un contratto per studenti universitari, l’art. 9 del contratto-tipo riconosce la facoltà di recesso anche a uno solo dei conduttori. Peccato che la locazione prosegua come se nulla fosse: il conduttore superstite diventa automaticamente il “sacrificato” di turno, designato a sostenere da solo l’intero fardello del canone.
Ohibò. Nessuno ti obbliga ad abbassare il canone. Nessuno. E allora viene da chiedersi: perché non ti trovi, o meglio, non fai trovare al povero superstite un altro studente che prenda il posto del recedente anche solo per tre mesi (scaduto il contratto, potresti prorogarglielo o stipulare con lui e altri studenti uno nuovo)?
Ad ogni modo, finché non c’è un subentro, la prima mossa è scaricare dal contratto lo studente uscente (da 2 a 1), fissando un appuntamento in Agenzia.
In telematico? Vuoi scherzare! Il sistema va in cortocircuito se intravede anche solo l’ombra di un soggetto originario ancora presente in atto. La macchina non ragiona, obbedisce alla Sogei.
La maggioranza degli illuminati uffici pretende di risolvere l’“inghippo” con una cessione (codice “3”) da 2 a 1 - anche se, giuridicamente, cessione non è - tramite il modello RLI e con l’immancabile obolo da 67 euro, pure se il contratto è in cedolare secca.
D’altronde, se non paghi, come fai a dimostrare di essere davvero un vero, ligio contribuente? Certo, sarebbe più conveniente risolvere il contratto e registrarne uno nuovo in cedolare, ma vuoi mettere la soddisfazione di fare le cose in un unico passaggio!
Completata la farsa della cessione, potrai procedere finalmente - questa volta, anche telematicamente - alla rinegoziazione in diminuzione del canone (codice “8”) in un’annualità interna, indicando il nuovo canone concordato (rigorosamente entro la sacra “forchetta” delle fasce di oscillazione) e le date di inizio e fine del periodo rinegoziato nella Sezione II del quadro A del modello RLI.
Attenzione, però: se per caso dovessi ripensarci, facendo subentrare un nuovo studente si ricomincia daccapo. Nuova finta cessione (da 1 a 2) per caricare il nuovo arrivato, seguita da nuova rinegoziazione del canone già rinegoziato. Un capolavoro di burocrazia.
Morale: la prossima volta, per smarcarti da tutti 'sti inghippi, evita di affittare l’intero immobile a un gruppo di studenti. Affitta le singole stanze, con contratti separati e canone concordato frazionato in base alla superficie di ciascuna stanza locata, tenuto conto anche degli spazi condivisi. Meno filosofia, più autodifesa.
E infine ringrazia il cielo di non essere a Torino perché lì il sadismo diventa dottrina sindacale. Le organizzazioni dei proprietari e deglli inquilini sono riuscite nell’impresa di imporre una coabitazione forzata con il locatore nella locazione parziale per studenti e transitoria.
Studenti obbligati a convivere (unico caso in Italia) con la propria controparte imposta dall’alto e, ciliegina sulla torta, nemmeno liberi di ospitare terzi nella propria cameretta. Manca solo il cilicio … Poveri ragazzi: tra esami, affitti, coinquilini e intrusi coatti sembra quasi un esperimento sociale punitivo o un castigo da medioevo moderno.
Fine dello sfogo, perché quando ce vo’, ce vo’. E oggi, tra studenti che recedono, sindacati bislacchi e il mio volo cancellato (te possino…), ce voleva davvero.