Ciao Nicolò
Ho una Domanda che non entra nel merito delle polemiche precedenti ed apprezza il tuo intento: nel caso di venditori che vorrebbero vendere al loro inquilino l’unità immobiliare residenziale, la legge prevede un diritto ad uno sconto sul prezzo di vendita essendo loro conduttore oppure no? Ed in caso positivo quale sarebbe questo sconto? Grazie in anticipo per la risposta
 
al posto di criticare una persona appena iscritta che ha dato 20 risposte strategiche in 60 minuti....stanco dal lavoro....cerca di usare l occasione piu profiqua di condividere un caso molto perticolare o altro....al posto di correggere i compiti come all asilo....ragazzi davvero ma siete qua per aiutare le persone e crescere o siete qua per sfogare i vostri fallimenti quotidiani.....stasera dimostrami che sei piu bravo/a di me....rispondi a 21 casi in una ora cosi mi cancello dal sito che ne ho gia piene le pall di aiutare...
SI CANCELLI PURE DAL SITO,NON SOFFRIREMO
 
Ciao Nicolò
Ho una Domanda che non entra nel merito delle polemiche precedenti ed apprezza il tuo intento: nel caso di venditori che vorrebbero vendere al loro inquilino l’unità immobiliare residenziale, la legge prevede un diritto ad uno sconto sul prezzo di vendita essendo loro conduttore oppure no? Ed in caso positivo quale sarebbe questo sconto? Grazie in anticipo per la risposta
No, la legge italiana non prevede un diritto automatico a uno sconto sul prezzo di vendita per l'inquilino (conduttore) in caso di offerta di vendita dell'unità immobiliare residenziale da parte del proprietario (locatore). Non esiste alcuna norma che imponga uno sconto percentuale fisso o predefinito in virtù del mero status di conduttore.

Tuttavia, il quadro normativo prevede il diritto di prelazione (non di sconto), regolato principalmente dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392 (c.d. "equo canone"), come modificata nel tempo. Ecco un'analisi dettagliata e aggiornata (al 2026, senza novità sostanziali intervenute):
 
Quella legge non prevede il diritto di prelazione per le locazioni di immobili urbani adibiti a uso di abitazione.
nemesis

con la presente desidero sottoporre alla Sua attenzione una questione di diritto positivo in materia di locazioni ad uso abitativo, al fine di chiarire un'affermazione che Le è stata rivolta e che risulta, purtroppo, errata sotto il profilo normativo.

Il diritto di prelazione esiste ed è espressamente previsto dalla legge.
L'affermazione secondo cui "Quella legge non prevede il diritto di prelazione per le locazioni di immobili urbani adibiti a uso di abitazione" contraddice direttamente il contenuto della Legge 431/1998, che dedica specificamente questo istituto alle locazioni abitative.

L'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 431/1998 prevede espressamente che il conduttore di un immobile ad uso abitativo ha diritto di prelazione quando il locatore, alla prima scadenza contrattuale, intende vendere l'immobile a terzi.

Condizioni tassative per l'esercizio del diritto.
Il diritto di prelazione sorge quando contemporaneamente si verificano due condizioni:

  • Il locatore intende vendere l'immobile e comunica al conduttore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, il corrispettivo e le condizioni della vendita.
  • Il locatore non è proprietario di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione.
Quando ricorrono queste circostanze, il conduttore acquisisce il diritto di essere preferito rispetto a qualsiasi terzo nell'acquisto dell'immobile, alle medesime condizioni proposte.

Termini di esercizio e procedura.
Una volta ricevuta la comunicazione del locatore, il conduttore dispone di 60 giorni per esercitare il diritto di prelazione, comunicando per iscritto al locatore la propria intenzione di acquistare l'immobile alle condizioni indicate. Successivamente, il conduttore ha 30 giorni per versare il corrispettivo.

Qualora il locatore non effettui la comunicazione secondo le modalità prescritte, o venda l'immobile a terzi in violazione del diritto di prelazione, il conduttore può esercitare il riscatto entro 6 mesi dalla trascrizione del rogito, subentrando all'acquirente alle medesime condizioni.

Limiti temporali.
È fondamentale precisare che il diritto di prelazione opera una sola volta, alla prima scadenza contrattuale (4 anni per i contratti a canone libero 4+4; 3 anni per i contratti a canone concordato 3+2). Oltre tale scadenza, il diritto cessa completamente.

Fondamento normativo incontestabile.
La normativa richiama espressamente gli artt. 38-39 della L. 392/1978 (legge sull'equo canone), che disciplinano nel dettaglio le modalità di esercizio del diritto di prelazione con caratteri "reali" e dotati di retratto opponibili ai terzi.

Conclusione.
Desidero ribadire con la massima chiarezza che la Legge 431/1998 prevede incontrovertibilmente il diritto di prelazione per le locazioni ad uso abitativo, nelle condizioni e nei termini qui indicati. La normativa è cristallina e consolidata nella giurisprudenza nazionale.

Le consiglio di verificare ulteriormente la fonte da cui ha ricevuto l'affermazione errata e, qualora necessiti di una consulenza specifica sulla Sua situazione contrattuale, non esiti a contattare un professionista del settore immobiliare.

Rimango a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento.
 
Nelle locazioni abitative non è normato dalla legge n. 392/1978, da te indicata!

Presto fatto. La fonte errata... sei tu.
in riferimento alla Sua ennesima osservazione che non fa che confermare la Sua volontà di perpetuare un contenzioso sterile e completamente privo di fondamento normativo , desidero chiudere definitivamente questa questione, con la chiarezza che impone una materia che chi ne ha reale cognizione non nutre alcun dubbio al riguardo.

Il diritto di prelazione per le locazioni abitative in Italia è regolato in modo incontrovertibile dalla combinazione di due normative fondamentali e inseparabili, per espressa volontà del legislatore:

Legge 431/1998 (art. 3, comma 1, lett. g): Introduce esplicitamente il diritto per l'inquilino alla prima scadenza del contratto (4 anni per i contratti a canone libero 4+4; 3 anni per i contratti a canone concordato 3+2), quando il proprietario intenda vendere l'immobile a terzi, a condizione che non possieda altri immobili abitativi oltre alla propria eventuale abitazione principale. La stessa norma rinvia direttamente alla disciplina contenuta negli articoli 38 e 39 della Legge 392/1978.

Legge 392/1978 (artt. 38-39): Dettaglia tutte le modalità operative obbligatorie: dalla notifica del prezzo e delle condizioni di vendita tramite ufficiale giudiziario, ai termini di 60 giorni per esercitare il diritto e 30 giorni per il versamento del corrispettivo, fino al diritto di riscatto esercitabile entro 6 mesi in caso di violazione del diritto da parte del locatore.

Queste due normative operano in modo integrato: la 431/1998 stabilisce le condizioni che fanno sorgere il diritto, la 392/1978 ne definisce l'applicazione pratica. Escluderne una significa semplicemente ignorare il testo scritto della legge: è un punto consolidato da decenni di dottrina e giurisprudenza unanime su questa materia.

Continuare a controbattere su un punto così evidente e verificabile in pochi minuti non aggiunge alcunché: è solo la ricerca di un pretesto per alimentare un litigio inutile.

Se vuole approfondire la questione in modo serio e avere una conferma ufficiale sul Suo caso specifico, consulti un professionista legale qualificato in diritto immobiliare. Non ho altro da aggiungere su questo argomento.
 
Queste due normative operano in modo integrato: la 431/1998 stabilisce le condizioni che fanno sorgere il diritto
Infatti. Quindi il diritto di prelazione non è regolato principalmente dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392, come da te scritto.
Se non ci fosse la legge n. 431/1998, il diritto di prelazione nelle locazioni abitative non esisterebbe.
 

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