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JERRY48

Ospite
Buongiorno a tutti ho un grosso problema col proprietario della casa costruita in aderenza alla mia e vorrei un aiuto da parte vostra per risolverlo.
Con i lavori di ristrutturazione eseguiti alla sua casa il mio vicino ha arrecato danni alla mia.
Mi spiego: i lavori in progetto consistevano essenzialmente nella
- demolizione di un ripostiglio e realizzazione di una veranda chiusa su tre lati
- inoltre la realizzazione di nuovo tetto, sempre della veranda, in legno lamellare e copertura in tegole laterizie portoghesi con lo scolo dell'acqua verso il suo cortile posteriore, secondo logica e secondo il progetto presentato, in lina orizzontale. Invece cosa è successo?
lo scolo dell'acqua è stato realizzato a 45° gradi con il conseguente scolo verso il muro della mia casa. Inoltre l'opera realizzata ha creato un maggior volume rispetto al precedente progetto.
Io ho subito segnalato il tutto al settore tecnico del mio comune per il danno arrecatomi e per l'abuso eseguito tramite denuncia protocollata.
Il giorno successivo il tecnico del mio vicino ha presentato un nuovo progetto di variante in corso d'opera e e la sanatoria dell'opera eseguita in parziale difformità.
Ora tutto questo è regolare?
Chi ha informato il mio vicino della mia denuncia?
C'è un dolo da parte dell'ufficio tecnico comunale?
Sono intenzionato ad andare in fondo alla questione, cosa debbo fare a sto punto?
Chiedo aiuto a chi è esperto in queste faccende.
Ringrazio anticipatamente e saluto tutti.
 

raflomb

Membro Assiduo
Le autorizzazioni, concessioni e qualsiasi altro provvedimento venga rilasciato dal Comune è sempre subordinato alla condizione: "salvo diritti di terzi" il che significa che ove una costruzione ti reca danno non può essere sanata.
Fai un esposto all'Uff. Tecnico del Comune, ove ritieni sussistere lesione dei tuoi diritti.
 
J

JERRY48

Ospite
Grazie raflomb, con la tua risposta mi hai rincuorato tantissimo e seguirò assolutamente il tuo consiglio.
Ma per essere più efficace e completo l' esposto che presenterò all'Ufficio Tecnico Comunale mi puoi indicare, se puoi, il numero dell' articolo del codice al quale debbo fare riferimento?:daccordo:
 

raflomb

Membro Assiduo
Nuovi orientamenti sui diritti di terzi

Come noto, il permesso di costruire viene sempre rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

Non si può infatti pretendere che l'Amministrazione accerti i diritti pregiudicati dall'azione amministrativa.

Vi sono però delle situazioni che impongono l'esame di questi diritti e di prendere posizione sugli stessi.

Ciò in ragione del principio del giusto procedimento conseguenza della riformata legge 241/90 che vede tra l'altro l'accentuazione del rispetto delle posizioni dei soggetti privati, sia interessati che controinteressati, il diritto di partecipazione, la trasparenza, l'imparzialità.


Di questi principi ha fatto recente applicazione anche il TAR Veneto, con sentenza n. 3435 del 7 settembre 2005, in attuazione di un orientamento del Consiglio di Stato preso con decisione della V Sez. , 22 giugno 2000, n. 3225 (entrambe le sentenze sono sotto riportate).
Non può, comunque, pretendersi che l'ente esamini in maniera approfondita quanto vantato dai terzi, perché spetta a costoro dimostrare alla PA che il titolo non può concedersi per assoluto contrasto con la loro posizione.

Così, se viene chiesto il rilascio di un titolo edilizio per realizzare una sopraelevazione, e il confinante segnala e dimostra per tempo producendo adeguata documentazione, che l'intervento lede i suoi diritti, l'ente dovrà esaminare il titolo privato che impegna il richiedente a non alzare il fabbricato per rispettare la servitù del confinante.

In presenza di una violazione documentata dei diritti dei terzi controinteressati, è quindi opportuno notificare al richiedente i motivi ostativi al rilascio del permesso ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, facendo quindi partecipare interessati e controinteressati, alle valutazioni lasciando a loro l'onere le dimostrare le proprie affermazioni.

E' pure opportuno informare il vicino controinteressato, che non sempre viene portato a conoscenza dei progetti del confinante, qualora la violazione dei suoi diritti emerga chiaramente dall'istruttoria della pratica.
 
J

JERRY48

Ospite
Nuovi orientamenti sui diritti di terzi

Come noto, il permesso di costruire viene sempre rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

Non si può infatti pretendere che l'Amministrazione accerti i diritti pregiudicati dall'azione amministrativa.

Vi sono però delle situazioni che impongono l'esame di questi diritti e di prendere posizione sugli stessi.

Ciò in ragione del principio del giusto procedimento conseguenza della riformata legge 241/90 che vede tra l'altro l'accentuazione del rispetto delle posizioni dei soggetti privati, sia interessati che controinteressati, il diritto di partecipazione, la trasparenza, l'imparzialità.


Di questi principi ha fatto recente applicazione anche il TAR Veneto, con sentenza n. 3435 del 7 settembre 2005, in attuazione di un orientamento del Consiglio di Stato preso con decisione della V Sez. , 22 giugno 2000, n. 3225 (entrambe le sentenze sono sotto riportate).
Non può, comunque, pretendersi che l'ente esamini in maniera approfondita quanto vantato dai terzi, perché spetta a costoro dimostrare alla PA che il titolo non può concedersi per assoluto contrasto con la loro posizione.

Così, se viene chiesto il rilascio di un titolo edilizio per realizzare una sopraelevazione, e il confinante segnala e dimostra per tempo producendo adeguata documentazione, che l'intervento lede i suoi diritti, l'ente dovrà esaminare il titolo privato che impegna il richiedente a non alzare il fabbricato per rispettare la servitù del confinante.

In presenza di una violazione documentata dei diritti dei terzi controinteressati, è quindi opportuno notificare al richiedente i motivi ostativi al rilascio del permesso ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, facendo quindi partecipare interessati e controinteressati, alle valutazioni lasciando a loro l'onere le dimostrare le proprie affermazioni.

E' pure opportuno informare il vicino controinteressato, che non sempre viene portato a conoscenza dei progetti del confinante, qualora la violazione dei suoi diritti emerga chiaramente dall'istruttoria della pratica.

salve raflomb per la discussione che era in essere ho seguito il tuo consiglio e ho mandato una lettera all'ufficio tecnico citando la sentenza del TAR Veneto n. 3435 del 7-09-2005, in attuazione di un orientamento del Consiglio di Stato preso con decisione della v Sez., 22-06-2000, n. 3225 , l'ufficio mi ha risposto che la citata sentenza riguarda il mancato rispetto di una servitù pattizia preesistente e pertanto fattispecie completamente diversa da qella presa in esame.
E' giusto tutto ciò? a me proprio no in quanto, anche se non è lo stesso problema mio, sempre di diritti di terzi è la questione; tu che ne pensi? posso controbattere?
grazie per la tua eventuale risposta
 

raflomb

Membro Assiduo
l'ufficio mi ha risposto che la citata sentenza riguarda il mancato rispetto di una servitù pattizia preesistente e pertanto fattispecie completamente diversa da qella presa in esame.

Ciò serviva come esempio per farti meglio capire che se ritieni che il vicino abbia violato, o violi, dei tuoi diritti, sarà tuo onere documentarlo a mezzo una perizia tecnica che depositerai in Comune.
L'ufficio tecnico del Comune dovrà, allora, intervenire per verificare la sussistenza della violazione denunciata, e se risulterà fondata dovrà assumere tutti quei provvedimenti che gli competono affinchè la violazione venga rimossa.
 
J

JERRY48

Ospite
Ciò serviva come esempio per farti meglio capire che se ritieni che il vicino abbia violato, o violi, dei tuoi diritti, sarà tuo onere documentarlo a mezzo una perizia tecnica che depositerai in Comune.
L'ufficio tecnico del Comune dovrà, allora, intervenire per verificare la sussistenza della violazione denunciata, e se risulterà fondata dovrà assumere tutti quei provvedimenti che gli competono affinchè la violazione venga rimossa.

ti ringrazio tanto, alla prossima
salva tore
 

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