tittitaro

Membro Attivo
Nel diritto successorio, il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione (art. 732 c.c.). Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria. Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.
Prelazione - Wikipedia
:daccordo:
Non sono d'accordo. Di fatto, avendo kri avuto il suo quarto spettante, la comunione ereditaria si è sciolta ed a quel punto ognuno degle ex "comunisti" (mammma e kri) poteva disporre della sua quota individuale a proprio piacere. Non è più applicabile il 732.
 

tittitaro

Membro Attivo
Purtroppo, il 'secolare' problema della simulazione è la prova, e detto questo, per evitare di dilungarmi magari a vuoto, ti 'rimbalzo' la domanda: tu che elementi avresti per far valere la simulazione (prove di pagamenti, controdichiarazioni scritte etc.)?
Ti anticipo però che, se non si possiedono abbastanza elementi di prova (e validi) conviene non imbarcarsi affatto in una simile azione, si rischia persino di subire una condanna per lite temeraria.....
Una domanda o meglio un consiglio per me da settecento: secondo te, la presupposizione di indisponibilità/incapacità economica dell'acquirente potrebbe essere sufficiente come prova per la simulazione relativa o è troppo debole? Spiego meglio (premesso che si tratta con assoluta certezza di donazione travestita da vendita): l'acquirente, cioè mia sorella (da sempre con lavoro molto saltuario e ancor meno voglia) 3 anni prima dell'acquisto fatto con assegno bancario, non circolare (SIC!) a mia madre di 450000 euro (ma ovviamente sottovalutato: si tratta del centro storico di Roma...) dichiarava reddito zero nelle famose dichiarazioni rese pubbliche da Visco..:domanda: Posso chiedere accertamenti o rischio? Grazie
 

kri

Nuovo Iscritto
nella visura che ho fatto fare sotto vi è scritto che cessione didiritti reali a titolo oneroso. questo cosa significa che hanno pagato?
quindi cosa mi consigliate ?
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
Nel diritto successorio, il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione (art. 732 c.c.). Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria. Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.
Prelazione - Wikipedia
:daccordo:

per quello che ho capito io dandogli il suo quarto la madre ha provveduto alla divisione della comunione, pertanto i beni di cui ha disposto erano solo suoi. almeno temo.
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
secondo me non si può. dovresti vedere l'estartto conto di tua madre per vedere se sul suo conto sono confluiti i soldi della vendita. e quanti. e non credo tu possa farlo.
 

settecento

Nuovo Iscritto
secondo me non si può. dovresti vedere l'estartto conto di tua madre per vedere se sul suo conto sono confluiti i soldi della vendita. e quanti. e non credo tu possa farlo.
'Privatamente' non puoi (purtroppo), ma il giudice, coi poteri di cui all'art. 210 c.p.c., può.
Ovviamente rimane il rischio di fare un buco nell'acqua, nel senso che se dai documenti bancari di cui il giudice ha disposto l'acquisizione in giudizio non risulta nulla, a quel punto la causa è ormai in piedi ed è facile prognosticarne un esito infausto.....
 

settecento

Nuovo Iscritto
Una domanda o meglio un consiglio per me da settecento: secondo te, la presupposizione di indisponibilità/incapacità economica dell'acquirente potrebbe essere sufficiente come prova per la simulazione relativa o è troppo debole? Spiego meglio (premesso che si tratta con assoluta certezza di donazione travestita da vendita): l'acquirente, cioè mia sorella (da sempre con lavoro molto saltuario e ancor meno voglia) 3 anni prima dell'acquisto fatto con assegno bancario, non circolare (SIC!) a mia madre di 450000 euro (ma ovviamente sottovalutato: si tratta del centro storico di Roma...) dichiarava reddito zero nelle famose dichiarazioni rese pubbliche da Visco..:domanda: Posso chiedere accertamenti o rischio? Grazie

Se parti dalle certezze fattuali che hai enunciato, gli accertamenti li potrai far chiedere dal giudice ai sensi dell'art. 210 c.p.c. senza incorrere nei rischi di cui ho parlato nella mia risposta precedente (vedi). La cifra è davvero consistente e sarà arduo per la tua controparte dimostrare di aver effettivamente avuto la disponibilità di una simile somma.
In linea generale, se stai agendo al fine di ottenere la collazione del bene alla massa ereditaria, secondo l'orintamento maggioritario della Cassazione sei considerato 'terzo' rispetto all'atto simulato, per cui non incontri i limiti probatori di cui all'art. 1417 c.c.
Vale a dire che sarai ammesso a provare la simulazione con qualsiasi mezzo, quivi inclusa la prova testimoniale e la prova per presunzioni.
Un consiglio: accertati che l'avvocato al quale intendi rivolgerti abbia già fatto molte cause dello stesso tipo: è una materia infida e la sola preparazione accademica non basta.
 

tittitaro

Membro Attivo
E' proprio alla collazione che punto. In realtà avevo pensato anche ad una denuncia alla guardia di finanza per far fare a loro il lavoro (e di questi tempi...): però possibile che i famigerati riscontri incrociati, in molti casi così evidenti, non li facciano mai???? Cmq grazie per i suggerimenti.
 

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