menico

Nuovo Iscritto
tabelle millesimali.
sono un vs iscritto,
dal 1995 sono proprietario di un'appartamento in una palazzina con
otto condomini, me compreso, il costruttore non ha dotato di tabelle
millesimali il condominio.
dopo tempo , cioè a dicembre 2011 , abbiamo deciso di costituire il
condominio,e sono stato nominato amministratore di condominio.
ho girovagato per le strade di internet e sono un pò confuso.
1) non avendo tabelle millesimali contrattuali quale tabelle adottare?
2) se si decide di adottare tabelle millesimali "deliberative" e/o
"assembleari" quant'è la maggioranza?
3) io ho provato a determinare numericamente le tabelle che sono state
accettate da sette condomini su otto (il mio calcolo è basato sulle
planimetrie accluse agli atti di compravendita ed ai coefficienti
regolati per legge, circolare del 1966 ,il calcolo è semplicemente
matematico e non ad interpretazione), e se ciò è anche deliberato cosa
fare per farlo accettare dal condomino non accettante? se si considera
che il condomino che dovrà pagare di più (terzo piano, terrazzo a
livello, luminosità)?
grazie vi prego di rispondermi.
un caro saluto
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Secondo il mio parere sarà bene che delegate un professionista per la redazione della tabella millesimale, così che sia un esterno (praticamente non interessato) a formarla, anche se nulla vieta che sia un condomino a scriverla.
Per l'approvazione della tabella in assemblea regolarmente convocata è necessaria la maggioranza del 2° comma art. 1136 cc. purchè tutte le relative ripartizioni tengano conto della disposizioni di cui all’art. 1123, 1124, 1126 cc.
Una curiosità, ma sinora come avete diviso le spese?
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
La tabella millesimale deve essere approvata all' unanimità, perchè è la base su cui poi andranno ripartite le spese condominiali.
Se solo un condòmino non è d' accordo sulle tabelle che hai redatto, il mio consiglio è di andarci a parlare, per sapere i suoi motivi di dissenso.

Se le sue motivazioni sono fondate, allora sono da rivedere le tabelle che hai redatto.

Altrimenti devi approfondire il tuo e il suo punto di vista fino a trovare un punto di accordo possibile.

E' il tipico lavoro che fa il conciliatore; pertanto, se hai bisogno, puoi farti aiutare da un professionista che vi aiuti a trovare un accordo che vi soddisfi.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Regole per la modifica o approvazione tabella;
Il Tribunale di Milano con sentenza del 12 febbraio 2007 n. 1812 ha precisato che l’assemblea può approvare o modificare, con le maggioranze stabilite dall’art. 1136, comma 2, CC e senza incorrere in alcuna nullità, la tabella di natura non contrattuale. La delibera assembleare potrà solo essere annullata solo nel caso in cui non tenga conto della disposizione di cui all’art. 1123, 1124, 1126 CC.

Mancanza tabella millesimale -
E’ valida ed efficace la deliberazione dell’assemblea di condominio, che in mancanza della tabella millesimale, adotti temporaneamente e provvisoriamente un criterio di ripartizione delle spese diverso da quello legale, al fine di provvedere, con le somme anticipate a titolo di acconto dai compartecipanti e da conguagliare successivamente all’approvazione della tabella dei coefficienti millesimali, alla gestione e alla manutenzione annuale dei servizi e delle cose comuni. (Sentenza 24 Luglio 1973 n° 2164)

Per l'approvazione provvisoria delle tabelle millesimale è sufficiente la delibera a maggioranza. -
In tema di ripartizione delle spese di condominio, la mancanza di tabelle millesimali applicabili in relazione alle spese effettuate consente all'assemblea condominiale di adottare, a titolo di acconto e salvo conguaglio, tabelle provvisorie, per le quali non occorre il consenso di tutti i condomini, necessario, invece, per l'approvazione di tabelle definitive.
(Pertanto la deliberazione assembleare maggioritaria, con la quale si sia proceduto alla ripartizione temporanea e provvisoria delle spese in base a una tabella non adottata con il consenso di tutti i condomini, è legittima.) (Cass. civ., sez. II, 21 novembre 2006, n. 24670)


p.s. difficile trovare subito l'unanimità, salvo ricorso al Giudice (lungo ed oneroso) per cui è valida ed efficace la tabella approvata a maggioranza del 2° comma art. 1136 cc
 

cautandero

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Potete delucidarmi per favore?. Mi era stato detto che la Cassazione aveva sancito che le tabelle millesimali, non contratuali, potevano essere approvate con la maggioranza di cui all'Art. 1136 del C. C. e non dall'unanimità dei condomini come praticato prima di detta sentenza. Qualè l'esatta interpretazione?- Grazie.
 

ergobbo

Membro Attivo
Mi era stato detto che la Cassazione aveva sancito che le tabelle millesimali, non contratuali, potevano essere approvate con la maggioranza di cui all'Art. 1136 del C. C. e non dall'unanimità dei condomini come praticato prima di detta sentenza.

La sentenza a cui fai riferimento dovrebbe essere questa: Corte Cassazione, 8 agosto 2010, sentenza 18477

Il testo si trova facilmente in rete stabilisce un principio: i RdC, a prescindere dall'origine, non vanno più identificati come un corpus unico, ma come una raccolta di norme. Per cui ogni articolo viene approvato o modificato in base al tempa che tratta. Nel caso delle tabelle, art 1136...:daccordo:
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto