CLARO

Nuovo Iscritto
salve, volevo una precisazione sulla nuova normativa antiricilaggio.
sono un commerciante che vende mobili e pertanto tutti i miei contratti superano i 1000 euro.
nel contratto che faccio sottoscrivere non è menzionato il pagamento rateale.
Chiedo, se un cliente con un contratto di 5000,00 euro mi versa acconto in contanti per 900 euro ed i rimanenti 4100,00 tramite assegni o bonifico, sono in regola?
o visto che il contratto non prevedere il pagamento rateale e supera nel suo complesso i 1000 euro io devo ricevere tutti i pagamenti solo tramite strumenti tracciabili?
ringrazio anticipatamente.
 
J

JERRY48

Ospite
1) quesito: tutto giusto
2) quesito: altrettanto

quanto agli assegni è necessario indicare la clausola Non Trasferibile e il codice fiscale del girante, nonchè nome o ragione sociale del beneficiario.
saluti
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Premesso che la norma che prevedeva l'indicazione del C.F. del girante sull'assegno è stata abrogata, con effetto dal 25/6/2008, dall'art. 32, comma 1, lett. b) del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.
Premesso inoltre che la clausola di non trasferibilità sugli assegni è obbligatoria solamente per importi pari o superiori a 1.000 euro (dal 6/12/2011).
Premesso infine che è ammesso il trasferimento in più soluzioni, tra soggetti diversi, di importi anche complessivamente pari o superiori a 1.000 euro, sempre che il frazionamento in più importi “inferiori alla soglia” sia previsto da prassi commerciali ovvero conseguenza della libertà contrattuale (per esempio, vendite a rate) e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme superiori alla soglia consentita.
Ciò premesso, in caso di pagamento rateale, è altamente consigliabile che tale forma di pagamento risulti dal contratto (o altrimenti pattuita espressamente), in modo da escludere ogni contestazione di artificiosità del frazionamento.
 
J

JERRY48

Ospite
con l'emanazione della legge n. 214 del 22/12/2011 do conversione del D.L. 201 del 06/12/2011. c.d. Decreto Salva Italia (G.U. n. 300 del 27/12/2011), sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore, di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 21/11/2007, n. 231.

in particolare la soglia di 2.500 euro è stata abbassata a 1.000 euro.

pertanto, a partire dal 06/12/2011, per importi pari o superiori a 1.000 euro:
1) è vietato il trasferimento, anche frazionato, di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, a meno che il trasferimento non avvenga per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.P.A.
2) gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, ivi inclusi i vaglia della Banca d'Italia, devono essere emessi con la clausola "di non trasferibilità" e "l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario".

pertanto CLARO, per la tua attività, devi accettare gli assegni superiori a 1.000 euro come sopra riportato, esclusivamente per la tracciabilità.
ti saluto e spero di essere stato più esauriente questa volta e non troppo conciso.
JERRY48
 

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