condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Se uno è proprietario di più unità immobiliari ha diritto ad un solo voto e rappresenterà la somma dei millesimi in suo possesso, quindi non può delegare persone diverse per ogni unità, ossia al massimo una al suo posto.
 

maria savina

Membro Attivo
Proprietario Casa
Scusa, forse non mi sono spiegata bene. Facciamo un esempio: io sono prietaria di due unità, per una (quella in cui abito) partecipo io, mentre per l'altra (non affittata ma che magari l'ho ceduta in uso gratuito a mia figlia) delego mia figlia. Pertanto partecipiamo entrambe all'assemblea, interveniamo, e votiamo. La domanda è: possiamo fare ciò. Infatti nell'ultima assemblea si è verificato ciò con un condomino e l'amministratore e il presidente non hanno eccepito nulla.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Scusa, forse non mi sono spiegata bene. Facciamo un esempio: io sono prietaria di due unità, per una (quella in cui abito) partecipo io, mentre per l'altra (non affittata ma che magari l'ho ceduta in uso gratuito a mia figlia) delego mia figlia. Pertanto partecipiamo entrambe all'assemblea, interveniamo, e votiamo. La domanda è: possiamo fare ciò.
No, non puoi fare così, tu proprietaria di due unità immobiliari hai diritto ad un solo voto rappresentante la somma dei millesimi, se lo desideri puoi delegare tua figlia che voterà anche al tuo posto, ossia per le due unità immobiliari (e somma dei mlm)
Mi scuso se non mi sono spiegato bene nel mio precedente messaggio.
 

romrub

Membro Ordinario
condobip, tu avevi spiegato bene già la prima volta, è la cosa che a prima vista sembra illogica, ma invece secondo le normative del codice civile quello è.
Maria Savina: Le maggioranze sono date dalla proprietà, che a sua volta determina due parametri, il numero di proprietari e la quantità della proprietà (millesimi), da questo si evince che il possesso di più unità immobiliari da parte di un unico proprietario, cambia solo l'ammontare dei millesimi, risultando ininfluente il numero di unità immobiliari.
 

maria savina

Membro Attivo
Proprietario Casa
Capisco che per l'approvazione di un punto all'o.d.g.quello che conta è l'ammontare dei millesimi; potrebbe però accadere che fra i due (proprietario e delegato) essendo presenti entrambi i pareri potrebbero essere discordi. Trovo pertanto illogico che possano essere chiamati a votare tutti e due. Potete dirmi l'articolo del codice civile per poterlo poi citare all'amministratore che a quanto pare lo ignora? Grazie
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
.... potrebbe però accadere che fra i due (proprietario e delegato) essendo presenti entrambi i pareri potrebbero essere discordi. Trovo pertanto illogico che possano essere chiamati a votare tutti e due. Potete dirmi l'articolo del codice civile per poterlo poi citare all'amministratore che a quanto pare lo ignora? Grazie
Disp. Att. Codice Civile;
Art. 67
Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante.
Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprietà indivisa a pù' persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che e' designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.
...


p.s. all'assemblea vengono invitati i condomini, i quali possono delegare un'altra persona, comunque il voto è uno ed è unico, altrimenti se fosse come dice il tuo amministratore ognuno potrebbe delegare decine di persone e avere decine di voti a suo favore :^^::^^::^^:
Ossia se io sono proprietario di 1 - 10 o 20 - 10000 ecc ecc appartamenti avrò a disposizione solo un voto e non di più.
 

maria savina

Membro Attivo
Proprietario Casa
Scusa, io sono proprio tonta e non capisco. Se il proprietario di più unità è unico ed è presente può o non può delegare ad altri una parte della sua proprietà? In altri termini per parte del suo patrimonio immobiliare agisce lui e per l'altro agisce il delegato. Da quanto mi avete detto ciò non è possible, per cui o lui è presente e agisce solamente lui per tutto il suo patrimonio o è assente e agisce il suo delegato, non è possibile quindi delegare per parte di millesimi anche se divisi in due unità abitative. L'art.67 delle disp.att.ve del c.c., mi sembra capire si riferisca a proprietà indivisa (es. divv.eredi e quindi proprietari divv.): solamente in questo caso tra i divv. proprietari viene data delega ad un solo rappresentante comproprietario. Ho capito bene?
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
No, non credo tu sia tonta e non capisci, il fatto è che se uno ha più proprietà in un condominio ha diritto ad un solo voto, perchè è solo lui il condomino, ovvero con un solo voto indivisibile (un voto per condomino, ovvero posso avere 1, 10 ecc ecc proprietà ma sono solo UN condomino con UN voto a disposizione), mentre se la proprietà è indivisa all'assemblea partecipa solo uno dei comproprietari con UN solo voto a disposizione.
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Capisco che per l'approvazione di un punto all'o.d.g.quello che conta è l'ammontare dei millesimi; potrebbe però accadere che fra i due (proprietario e delegato) essendo presenti entrambi i pareri potrebbero essere discordi. Trovo pertanto illogico che possano essere chiamati a votare tutti e due. Potete dirmi l'articolo del codice civile per poterlo poi citare all'amministratore che a quanto pare lo ignora? Grazie

Ti è già stato spiegato. Del resto funziona cone nelle società per azioni, unico voto e unico rappresentante. Quello che poi conta è il peso del voto che deve essre univoco pere lo stesso proprietario: si o no.
Se un azionista ha un milione di azioni di Unicredit non può pretendere di presentarsi in assemblea con un milione di delegati.
 

nicoz

Membro Attivo
Proprietario Casa
Queste ipotesi sono due: la prima riguarda il conduttore , che ai sensi dell'art. 10 L. 27/7/1978, n. 392, ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Egli, inoltre, in base alla suddetta norma, ha diritto d'intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. La seconda ipotesi è quella in cui la nuda proprietà dell'unità immobiliare spetti a un soggetto e l'usufrutto a un altro. In tal caso, ai sensi del terzo comma dell'art. 67 disp. att. e trans. c.c., per gli affari attinenti all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni (per es. nomina e compenso amministratore, ripartizione spese di portierato, Trib. Napoli 10/12/1978) dev'essere convocato l'usufruttuario; se invece si tratta di deliberare su innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio, dev'essere convocato il nudo proprietario (Cass. 5/11/1990, n. 10611). ciao
 

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