JeanPaul

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Ciao a tutti
Ho sempre fatto la dichiarazione dei redditi da solo, a parte un paio di anni in cui era obbligatorio farlo presentare da un CAF e, per non incorrere in errori che il fisco Ti fa pagare cari, ho sempre seguito con attenzione le istruzioni ministeriali al riguardo, ma da quando è stato messo a disposizione il precompilato mi fido di quanto proposto, salvo brevi controlli di quadratura sugli importi.
Quest'anno, avendo una differenza consistente sulle spese mediche, ho voluto controllare a fondo e ho scoperto che la differenza consiste nelle spese derivanti da presidi medici, anche se le relative fatture sono presenti nel cassetto fiscale non lo sono nel dettaglio del 730.
Ho fatto un breve giro nel www e leggo che, "di solito", le aziende che vendono tali presidi non sono abilitate, come per esempio le farmacie, a segnalare gli importi per l'utilizzo nel 730.
Sembra che ci sia la possibilità di aggiungere manualmente dette spese ma, in un solo articolo per la verità, leggo che tali spese devono essere giustificate da uno specialista.
Ora, tali presidi sono stati consigliati a mia moglie dall'ortopedico, ma solo verbalmente e quindi mi viene il dubbio che non possano essere segnalate nel rigo E1.
Qualcuno sa dirmi se quell'unica nota letta al riguardo possa trattarsi di un refuso, che nel www capita sovente, ho sia realmente vincolante?
Grazie per qualsiasi aiuto.
 

JeanPaul

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Ho scaricato le istruzioni ministeriali, in merito ai dispositivi medici ho trovato solo queste indicazioni:
"spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrasse-gnato dalla marcatura CE (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011);"
e
"Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale."

Non si fa cenno a documentazioni di richieste specialistiche.
 

basty

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Tra le varie condizioni per la detraibilità pare non ci sia quella che avevi ipotizzato tu
Temo che dipenda dai “presidi”: non saprei documentarlo, ma ricordo ad es. che per detrarre gli apparecchi acustici, sia necessaria una prescrizione di uno specialista. Curioso, visto che non credo siano acquisti fatti per sfizio
 

Nemesis

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È forse cambiata la norma?
No.
Curioso che un noto brand “si procurasse “ tale referto
È ovvio che se un dispositivo medico è "su misura", fabbricato/configurato/adattato appositamente per un determinato paziente, debba essere realizzato sulla base di una prescrizione medica. Ma ciò non implica che tale prescrizione medica sia necessaria per la detraibilità. Basta che sia attestata la conformità al D. Lgs. n. 46/1997.
 

basty

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No, non si parla dì dispositivi su misura.
E non si può definire tale il “setup” del profilo audiometrico, per cui è abilitato un audio protesista Al pari dì un ottico.
 

Nemesis

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non si parla dì dispositivi su misura.
Su misura o no, non è richiesta la prescrizione medica ai fini della detraibilità.
Per l'acquisto o affitto di tutti i dispositivi medici/protesi sanitarie occorre solamente lo scontrino o fattura dalla quale risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico anche mediante i codici AD o PI (la generica dicitura "dispositivo medico" non consente la detrazione). Qualora lo scontrino non rechi il codice AD o PI, è necessaria anche la documentazione dalla quale si possa evincere, per i prodotti che rientrano nell’elenco allegato alla circolare n. 20/E del 2011, che il prodotto acquistato ha la marcatura CE (per es.: la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, l’attestazione del produttore o l’indicazione in fattura/scontrino da parte del venditore). Se il prodotto non rientra nell’elenco allegato alla circolare n. 20/E del 2011, la documentazione deve contenere anche l’indicazione delle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE. Per i prodotti su misura non è necessaria la marcatura CE ma è necessario che sia prodotta l'attestazione di conformità al decreto legislativo n. 46 del 1997.
La qualifica del prodotto come dispositivo medico è rilevabile consultando la "Banca dati dei dispositivi medici" pubblicato sul sito del Ministero della salute.
 

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