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User_57087

Ospite
E' sottinteso che nella clausula rientrava la tinteggiatura delle pareti.E' il buon senso che te lo dice. Non serve una laurea. Ma se ti rivolgi a un Avv, l'Avv della controparte non la pensa così,proprio perché è Avv. Avresti dovuto specificare: Tinteggiatura locali nella clausula. Lascia perdere ed eviti di pagare il tuo Avvocato. Con 200 euro di colore idropittura,lo pitturi tu.
Nel contratto è scritto: l'immobile concesso in locazione è stato interamente sottoposto a ristrutturazione edilizia........l'unità immobiliare locata deve essere riconsegnata nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta; quindi per me significa : te l'ho data nuova e così me la devi riconsegnare.
 
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User_57087

Ospite
Nel contratto è scritto: l'immobile concesso in locazione è stato interamente sottoposto a ristrutturazione edilizia........l'unità immobiliare locata deve essere riconsegnata nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta; quindi per me significa : te l'ho data nuova e così me la devi riconsegnare.
 
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User_57087

Ospite
Non è sotto inteso, va specificato. Detto questo con 30 euro di pittura e 5 di pennello risolvi, sennò la sola lettera di un legale ti costa 200
Nel contratto è scritto: l'immobile concesso in locazione è stato interamente sottoposto a ristrutturazione edilizia........l'unità immobiliare locata deve essere riconsegnata nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta; quindi per me significa : te l'ho data nuova e così me la devi riconsegnare.
 

Fift@

Membro Assiduo
Professionista
Quando ero in affitto, il contratto prevedeva espressamente la dicitura 'ritinteggiati', ora o la prendi così oppure fai causa 10 anni per 200 euro di pittura. Non è che adesso troviamo soluzioni diverse da questa
 

castellarin renzo

Membro Attivo
Proprietario Casa
Sono d'accordo con te Enzo, in quanto anche se non è specificato, il senso civile dell'inquilino dovrebbe suggerirgli di ripristinare l'immobile nelle condizioni in cui l'ha ricevuto. A questo punto(come noto dai commenti sopra che mettono in dubbio il tuo punto di vista) necessitava specificare nei dettagli quanto segue: (1)Alla riconsegna dell'immobile deve essere pulito il bagno e i rubinetti devono funzionare e non avere perdite (2) I pavimenti non devono essere deteriorati e naturalmente puliti(3) I serramenti non devono presentare rotture(come le maniglie) o screpolature,ecc. ecc. Ripeto.Se il tuo problema consiste per non averti tinteggiato l'immobile,vedi di recuperare 200/300 euro.Ed eventualmente lascia perdere.
 

Aidualc

Membro Attivo
Professionista

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Mi sembra assurdo trovar scritto che l'articolo 1576 C.C. pone di regola l'ordinaria manutenzione a carico del locatore! Cosa ne pensate?
Penso ancor di più che ingaggiar liti con un conduttore che vuole andarsene, sia tempo e denaro persi.

A parte questa sconsolante considerazione vengo al punto. ....(commentato da un risaputo ignorante di cose giuridiche)

L'art. 1576 recita: Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie [1583] (1), eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore [1609, (brocardi.it)

Il "curioso" sta nel fatto che andando a consultare il dizionario giuridico del medesimo sito si trova a titolo di esempio proprio la tinteggiatura dei locali.

Che cosa significa "Riparazioni di piccola manutenzione"?
Sono quelle contrarie alle "riparazioni necessarie" e consistono in interventi di minore portata (per invasività e per esborso economico, es. la tinteggiatura delle pareti), che mirano ad ovviare al naturale decadimento della cosa in conseguenza del godimento di essa.

Concludo che sia purtroppo una assurda pretesa degli addetti ai lavori giuridici , credere che "Il Diritto", sia una scienza esatta: non ha maggior credibilità del detto
Se Superga ha l'ha al capel, o ca fa brut o ca fa bel ..

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In compenso viene invece ribadita la nullità della clausola che obbliga l'inquilino a ritinteggiare a fine locazione: ne avevamo discusso da qualche parte. Vero @uva?
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
viene invece ribadita la nullità della clausola che obbliga l'inquilino a ritinteggiare a fine locazione
Viene ribadita la nullità di quella clausola perché quell'obbligo attribuirebbe un "vantaggio" al locatore se per risparmiare il costo della tinteggiatura ne addossa l'onere al conduttore.

La giustificazione di tutto ciò è l'art. 79 l. 392/1978:

Art. 79. (Patti contrari alla legge)
E' nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge.
.

Però bisogna anche dire che l'art. 14, c. 4 della l. 431/1998 ha disposto l'abrogazione dell'art. 79 l. 392/1978 limitatamente alle locazioni abitative.

Art. 14.
(Disposizioni transitorie e abrogazione di norme).
4. Sono altresí abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle locazioni abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

Ne deduco che la clausola è nulla solo se prevista da un contratto commerciale.

Mentre in un contratto abitativo (specialmente se "libero" 4 + 4) la clausola che impone al conduttore di ritinteggiare i muri a fine locazione è valida. Infatti io a volte la scrivo, con la premessa: "In deroga all'art. 79 l. 392/1978...."

Correggetemi se sbaglio!
 
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