StLegaleDeValeriRoma

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Se si è affidato ad un commercialista esperto che le è stato segnalato dall'associazione commercianti della provincia ... allora sì che deve essere tranquillo ... ma da quello che scrive non sembrerebbe ... forse perchè ha letto il ricorso del medesimo commercialista esperto ecc. ecc. ?
Per caso aveva verificato la possibilità di farsi assistere da uno studio legale tributario, dai costi probabilmente superiori, che non è collegato ad alcuna associazione e che può sicuramente vantare una preparazione giuridica di base di ben altro spessore ?
Buona fortuna buon Martino con il ricorso redatto dal commercialista esperto ecc. ecc.
Avv. Luigi De Valeri:daccordo::daccordo:
 

Ennio Alessandro Rossi

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Professionista
Spesometro e redditometro, sono i nuovi strumenti alternativi che daranno adito ad accertamenti per esercizi di mposta dal 2009 in poi.

Il redditometro è sistema noto già oggetto di spiegazione; innovativo per il grande pubblico è invece lo "spesometro"
L' art. 22, c. DL. n. 78/2010,( conv. legge n. 122/2010) individua nello. "spesometro" e nel redditometro i due metodi con i quali l'Agenzia delle Entrate opererà in futuro per determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente, persona fisica, attraverso uno dei due metodi alternativi fra loro decidendo per l'uno o per l'altro in base a convenienza dell'ufficio stabilita sulla base di risutanze istruttorie .
Il redditometro (ex art. 38, comma 5, D.P.R. n. 600/73) : Il reddito sinteticamente determinato si ottiene dal trattamento di elementi indicativi di capacità contributiva stabiliti biannualmente dal Minist. Economia . La pubblicazione del decreto che darà attuazione al redditometro avverrà comunque non prima di maggio 2011 e riguarderà anche l'annualità 2009 (per il 2009 si dovrà presentare un autonomo prospetto a fine ottobre 2011 con probabile possibilità di ravvedimento)

Lo "spesometro", disciplinato dall'art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600/73 nella versione aggiornata determinerà sinteticamente il reddito sulla base delle "spese di qualsiasi genere" sostenute dal contribuente nel periodo d'imposta.
Per avere tali informazioni l'Agenzia delle Entrate si baserà su una serie di dati che Le perverranno a far data dal 1 maggio 2011 per effetto di un nuovo obbligo di comunicazione dati cui dovranno assoggettarsi gli operatori economici : per l'anno 2010 il limite di tali comunicazioni è è di 25.000 euro; per il 2011 è 3000 senza IVA e 3600 con IVA
Secondo le nuove disposizioni, qualsiasi tipo di spesa verrà comunicata all'Agenzia delle Entrate rilevando il criterio di cassa dell'anno in cui è sostenuta.
L'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione un software per calcolare in anticipo il proprio "redditometro" .


Difesa del contribuente
Il contribuente potrà difendersi provando che il finanziamento della spesa sia avvenuto oltre che con i redditi dichiarati anche con redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o legalmente esclusi dalla base imponibile.
In sede di contenzioso sarà utile sostenere che entrambe gli accertamenti si basano su presunzioni semplici e come tali di scarso rilievo probatorio (in assenza di altre prove convergenti.
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