a volte i giudici per motivare le loro sentenze fanno dei voli pindarici scrivendo frasi così lunghe, con diverse subordinate alla frase reggente, che si perdono i riferimenti strutturali della frase stessa: soggetto, predicato verbale e complemento.
Se il chiamato all'eredità, cioè l'unico soggetto elencato nella dichiarazione di successione (che non è una accettazione dell'eredità), si presenta in banca con atto di morte e dichiarazione di successione e movimenta soldi dal c/c del morto questo atto è considerato una accettazione tacita dell'eredità.
Se dalla dichiarazione di successione i chiamati all'eredità sono più di uno, la banca non autorizza movimentazioni disposte da un singolo chiamato all'eredità.
Passiamo ai conti cointestati tra il de cuius e un soggetto terzo: da quanto riportato dal sito postato sembrerebbe che il cointestatario posso prelevare "ad libitum" dalla provvista restante. io credo che ciò sia possibile fino a quando la banca non viene a conoscenza della morte di uno dei due cointestatari, per il semplice fatto che metà della giacenza cade nella eredità del cointestatario morto.
Nel caso poi che un chiamato all'eredità, e cointestatario del c/c con il de cuius, usi la giacenza per pagare i debiti del de cuius medesimo, questo atto non è considerato una accettazione della eredità. Questo vale solo se i soldi si usano per pagare i debiti del morto e non per altre spese. D'altro canto mi sembra anche corretto perché i debiti del de cuius vanno comunque sottratti dall'attivo ed i creditori del morto vanno comunque soddisfatti.