Francesco Brunetti

Membro Attivo
Proprietario Casa
Si ma se leggi ancora più in basso, tratta una sentenza della cassazione nel caso di conto corrente cointestato col defunto. In questo caso se viene pagato un debito allora non c’è accettazione tacita. Proprio dallo stesso link dove hai incollato le frasi, poco più in basso (non riesco ad incollarlo).
La differenza sta se cointestato o no.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
partiamo dall' inizio: c/c cointestato, muore uno dei due intestati: la metà della giacenza viene congelata perché costituisce parte dell'eredità del morto. Se tu sei tra gli eredi e vai a toccare la metà della giacenza compi un atto di accettazione della eredità. Quelli al di sopra della metà, se riesci, puoi movimentarli, perché considerati tuoi.
 

Francesco Brunetti

Membro Attivo
Proprietario Casa
non è come leggo dal link do @alberto bianchi
il prelievo del contitolare del conto corrente di una somma anche maggiore della metà del deposito non deve necessariamente essere considerato come un atto che solo l’erede potrebbe porre – e quindi come una accettazione di eredità – ma come l’esercizio di una facoltà che gli è propria in quanto contitolare del conto. Con la conseguenza che utilizzare la giacenza del conto cointestato per pagare un debito lasciato dal defunto non configura una accettazione tacita dell’eredità
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Il conto cointestato si presume – salvo prova contraria – spettante per metà a ciascuno dei contitolari. Ma ciò vale solo nei loro rapporti interni (per cui se uno dei due dovesse prendere più dei soldi di sua competenza, l’altro potrebbe chiederne la restituzione). All’esterno, e in particolare nei confronti della banca, le cose vanno in modo diverso. Ognuno dei contitolari è infatti legittimato a prelevare somme superiori al proprio 50%, non potendogli il dipendente allo sportello opporre alcuna contestazione. Vige infatti la regola della solidarietà (attiva e passiva) nei confronti dell’istituto di credito. Dunque il prelievo del contitolare del conto corrente di una somma anche maggiore della metà del deposito non deve necessariamente essere considerato come un atto che solo l’erede potrebbe porre – e quindi come una accettazione di eredità – ma come l’esercizio di una facoltà che gli è propria in quanto contitolare del conto. Con la conseguenza che utilizzare la giacenza del conto cointestato per pagare un debito lasciato dal defunto non configura una accettazione tacita dell’eredità.
Quello evidenziato in grassetto vale solo se i due correntisti sono vivi: prova a comunicare alla banca la morte di uno dei due e poi vediamo.
 
Ultima modifica:

Francesco Brunetti

Membro Attivo
Proprietario Casa
Il conto cointestato si presume – salvo prova contraria – spettante per metà a ciascuno dei contitolari. Ma ciò vale solo nei loro rapporti interni (per cui se uno dei due dovesse prendere più dei soldi di sua competenza, l’altro potrebbe chiederne la restituzione). All’esterno, e in particolare nei confronti della banca, le cose vanno in modo diverso. Ognuno dei contitolari è infatti legittimato a prelevare somme superiori al proprio 50%, non potendogli il dipendente allo sportello opporre alcuna contestazione. Vige infatti la regola della solidarietà (attiva e passiva) nei confronti dell’istituto di credito. Dunque il prelievo del contitolare del conto corrente di una somma anche maggiore della metà del deposito non deve necessariamente essere considerato come un atto che solo l’erede potrebbe porre – e quindi come una accettazione di eredità – ma come l’esercizio di una facoltà che gli è propria in quanto contitolare del conto. Con la conseguenza che utilizzare la giacenza del conto cointestato per pagare un debito lasciato dal defunto non configura una accettazione tacita dell’eredità.
Esatto quindi puoi anche utilizzare più del 50 per cento del conto cointestato
 

Seth

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ho provato a seguirvi ma mi son perso :D
Nell’articolo iniziale sulla sentenza della Cassazione leggo:
“rispetto al rapporto di conto corrente cointestato, alla morte di uno dei cointestatari non viene meno la legittimazione in capo agli altri creditori solidali e quindi il concreditore superstite mantiene la legittimazione a ritirare disgiuntamente l’intera provvista. La chiamata, pertanto, poteva legittimamente operare sul conto in base a tale titolo e utilizzare l’intera provvista, senza che ciò potesse valere ad integrare «un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede».”
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
a volte i giudici per motivare le loro sentenze fanno dei voli pindarici scrivendo frasi così lunghe, con diverse subordinate alla frase reggente, che si perdono i riferimenti strutturali della frase stessa: soggetto, predicato verbale e complemento.
Se il chiamato all'eredità, cioè l'unico soggetto elencato nella dichiarazione di successione (che non è una accettazione dell'eredità), si presenta in banca con atto di morte e dichiarazione di successione e movimenta soldi dal c/c del morto questo atto è considerato una accettazione tacita dell'eredità.
Se dalla dichiarazione di successione i chiamati all'eredità sono più di uno, la banca non autorizza movimentazioni disposte da un singolo chiamato all'eredità.
Passiamo ai conti cointestati tra il de cuius e un soggetto terzo: da quanto riportato dal sito postato sembrerebbe che il cointestatario posso prelevare "ad libitum" dalla provvista restante. io credo che ciò sia possibile fino a quando la banca non viene a conoscenza della morte di uno dei due cointestatari, per il semplice fatto che metà della giacenza cade nella eredità del cointestatario morto.
Nel caso poi che un chiamato all'eredità, e cointestatario del c/c con il de cuius, usi la giacenza per pagare i debiti del de cuius medesimo, questo atto non è considerato una accettazione della eredità. Questo vale solo se i soldi si usano per pagare i debiti del morto e non per altre spese. D'altro canto mi sembra anche corretto perché i debiti del de cuius vanno comunque sottratti dall'attivo ed i creditori del morto vanno comunque soddisfatti.
 

Seth

Membro Attivo
Proprietario Casa
a volte i giudici per motivare le loro sentenze fanno dei voli pindarici scrivendo frasi così lunghe, con diverse subordinate alla frase reggente, che si perdono i riferimenti strutturali della frase stessa: soggetto, predicato verbale e complemento.
Se il chiamato all'eredità, cioè l'unico soggetto elencato nella dichiarazione di successione (che non è una accettazione dell'eredità), si presenta in banca con atto di morte e dichiarazione di successione e movimenta soldi dal c/c del morto questo atto è considerato una accettazione tacita dell'eredità.
Se dalla dichiarazione di successione i chiamati all'eredità sono più di uno, la banca non autorizza movimentazioni disposte da un singolo chiamato all'eredità.
Passiamo ai conti cointestati tra il de cuius e un soggetto terzo: da quanto riportato dal sito postato sembrerebbe che il cointestatario posso prelevare "ad libitum" dalla provvista restante. io credo che ciò sia possibile fino a quando la banca non viene a conoscenza della morte di uno dei due cointestatari, per il semplice fatto che metà della giacenza cade nella eredità del cointestatario morto.
Nel caso poi che un chiamato all'eredità, e cointestatario del c/c con il de cuius, usi la giacenza per pagare i debiti del de cuius medesimo, questo atto non è considerato una accettazione della eredità. Questo vale solo se i soldi si usano per pagare i debiti del morto e non per altre spese. D'altro canto mi sembra anche corretto perché i debiti del de cuius vanno comunque sottratti dall'attivo ed i creditori del morto vanno comunque soddisfatti.

Quindi se ho ben capito: dato un c/c cointestato e ovviamente che la banca non abbia ancora bloccato, configurerebbe accettazione di eredità un prelievo o pagamento eccedente il 50% dell’erede, non però un pagamento anche eccedente il 50% ma volto all’estinzione di un debito del de cuius come appunto quello derivante da un suo precedente ordine per saldare un debito.

Ulteriore domanda: se l’ordine permanente del de cuius era volto al pagamento periodico di bollette di utenze, tributi, ratei di locazione, ecc., sarei portato a pensare che rientrino nel ragionamento di cui sopra i pagamenti relativi a periodi in cui il de cuius era ancora in vita, non quelli successivi. È corretto?
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
secondo me bisognerebbe fare un distinguo. Nella sentenza citata da: Conto corrente cointestato con il de cuius: il prelievo eccedente la metà non integra accettazione tacita da parte del chiamato. si parla di un debito di importo ben definito contratto in vita dal de cuius e dalla di lui moglie (si trattava di un finanziamento cointestato) che prevedeva la sua estinzione nel tempo. Durante questo periodo muore uno dei due beneficiari del finanziamento e il coniuge superstite, cointestatario del c/c sul quale erano stati autorizzati i prelievi mensili per l'estinzione del debito, non blocca i prelievi e le uscite sono andate ad intaccare la quota che avrebbe dovuta cadere in successione. Questo avallo a continuare a prelevare non è stato considerato una accettazione della eredità, uniformando tale comportamento all'orientamento della giurisprudenza che non considera accettazione l' utilizzo del c/c cointestato di un chiamato all'eredità al pagamento dei debiti del de cuius.
Se non vengono disdette le utenze, anche se l'abitazione del de cuius non è abitata, ed un chiamato all'eredità utilizza la giacenza per pagare questo pagamento di debito sorto post mortem, per me, raffigura una accettazione della eredità.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto