Ennio Alessandro Rossi

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IL DIRITTO DI ABITAZIONE NON È MAI CEDIBILE
D.Mio marito ed io, in comunione di beni, siamo titolari di un diritto di abitazione (non usufrutto) su un appartamento. Per agevolare un nostro figlio e la sua compagna (hanno appena avuto un bambino), intenderemmo, consenziente il nudo proprietario, cedere loro in comodato gratuito temporaneo (registrato) questo appartamento, ma temiamo che il mancato esercizio del diritto di abitazione e il cambio di residenza, sia pure per un tempo limitato, ci facciano perdere definitivamente il diritto di abitazione. Possiamo fare un tale atto?

R.Il problema, nel caso in questione, non sta tanto nel fatto che si possa verificare la perdita di diritti a seguito della stipulazione del contratto di comodato, quanto nella stessa ammissibilità della conclusione di un contratto di comodato da parte del titolare del diritto di abitazione.Al riguardo, l'articolo 1024 del Codice civile preclude al titolare del diritto di abitazione la possibilità di cedere a terzi il diritto o di concludere contratti di locazione. Si ritiene tale divieto estensibile anche alla stipulazione di contratti di comodato.Secondo l'orientamento prevalente in dottrina, tale norma non è suscettibile di deroga pattizia, ritenendosi che la cedibilità a terzi del godimento del bene sia caratteristica incompatibile con la natura strettamente personale del diritto di abitazione (in tal senso in giurisprudenza Cassazione 84/3974; in senso contrario si veda, peraltro di recente, Cassazione 06/4599, Cassazione 89/3565).
 

ivaring

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie della risposta, infatti questo fatto mi è chiaro.
Il mio precedente post ha l'intenzione di cercar di chiarire cosa può significare la frase "vizi della cosa".
In pratica (permettendo che non sò ancora se tale eventuale diritto di abitazione esista o meno, mi sono già messo in contatto con un avvocato, quindi dopo riunire tutti i documenti dal Tribunale potremo capire meglio la situazione), voglio dire questo: Nel caso un immobile venisse offerto come piena proprietà, ma esistendo un diritto "x" non presente ne nella perizia ne nell'avviso di vendita, tale di farsì che quell'immobile divente in realtà nuda proprietà, questo darebbe luogo ad una richiesta (da parte dell'aggiudicatario) ad annullare l'asta/richiedere una riduzione del prezzo d'acquisto, perché in questo caso si verifica la vendita "aliud pro alio" (che vuol dire di preciso che mi si stà offrendo una cosa quando in realtà è un'altra, è come si mi fosse stato offerta una Mercedes e dopo aver pagato, mi venga consegnata una Panda).
Saluti.
 

ivaring

Membro Attivo
Proprietario Casa
Lei si stà ponendo opportunamente dei dubbi che nascono dal fatto che limitatamente alla ex casa coniugale già abitata dal papa' (ed in vita anche dalla mamma) spetta ex lege vige il diritto di abitazione del coniuge superstite E CHE TALE DIRITTO LEGITTIMAMENTE NON RISULTA TRASCRITTOi motivo per cui il perito non lo ha rintracciato in Conservatoria attraverso la lettura della visura e degli atti di provenienza e potrebbe essere che per questo non abbia inserito questo vincolo nella perizia ( spesso un perito è un tecnico e riporta solo quello che riscontra negli atti).
Non sarebbe la prima volta ( in questo sito ho già raccontato un caso simile al suo) che il Perito in buona fede omette delle osservazioni di questa portata . In tal caso ad assegnazione avvenuta l'avente diritto (il padre ) si appalesa manifestando il suo diritto opponendosi alla liberazione dell'immobile; nè il giudice (che pure si basa sulla perizia) nè il notaio preposto alla esecuzione della eventuale asta pubblica sono in grado di "scovare" l'anomalia.
Le consiglio di sentire immediatamente un legale; vedrà che le confermerà le mie perplessità ( che sono anche le sue)
Per favore ci tenga informati per arricchimento culturale del lettori . Ci conto

Mi sorge una domanda, una casa può diventare coniugale anche senza divorzio/separazione?.
 

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