sandro75

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Proprietario Casa
Salve, ho acquistato una casa e durante la firma dal notaio ho chiesto esplicitamente se ci fossero dei problemi o vincoli o quanto altro e i venditori e l'agente immobiliare hanno detto che tutto era a posto ed il notaio ha fatto presente che sull'atto c'era scritto chiaramente che non c'erano pesi, oneri, vincoli e quanto altro.
Dopo qualche giorno scopro casualmente parlando con una condomina che il condominio ha 2 cause in corso. Chiamo l'amministratore che mi conferma il tutto e mi dice che c'è anche una spesa per riparazione dell'ascensore. Tutto ciò mi era stato omesso. Chiamo l'agente ed il venditore e cominciamo a tergiversare, parlao con l'amministratore ed un giorno mi dice una cosa il giorno dopo un'altra. All'amministratore ho inviato 2 lettere per sapere come stanno le cose, ma sono trascorsi oltre 80 giorni ma ancora non mi risponde prendendo tempo. Contemporaneamente ho inviato 2 lettere ai venditori ed all'agente immobiliare chiedendo una cauzione per tutti questi problemi. Nel frattempo senza il mio consenso stanno prendendo accordi con l'amministratore. Io ho preann8nciato che visto che non intendono darmi una cauzione provvederò ad aire le vie legali. Non sò se per risarcimento danni o per reato di truffa.
Se nel frattempo che io aptro la controversia legale l'amministratore si fà pagare le spese eella prima causa persa? posso intentare comunque causa? Inoltre il condominio ha finito i soldi in casa e l'amministratore ha fatto presente che potrebbero tagliare la luce. Posso chiedere risarcimento danni perchèsapendo queste cose non avrei maicomprato questo appartamento?
 
Spero di fornirti una buona notizia, se il condominio perderà la causa iniziata prima del tuo rogito tu non dovrai nulla;

Le spese di risarcimento e di giudizio per una causa che ha visto soccombere il condominio spettano a chi era proprietario al momento in cui la lite era insorta.
Poiché l'obbligo di ciascun condomino di contribuire alle spese di conservazione delle parti comuni insorge nel momento in cui si rende necessario provvedere all'esecuzione dei lavori necessari, e non quando il debito viene determinato in concreto, in caso di sentenza di condanna pronunziata nei confronti del condominio per inosservanza dell'obbligo di conservazione delle cose comuni, il condomino creditore che intenda agire in executivis contro il singolo partecipante al condominio per il recupero del proprio credito, deve rivolgere la propria pretesa, sia per il credito principale, che per credito relativo alle spese processuali, contro chi rivestiva la qualità di condomino al momento in cui l'obbligo di conservazione è insorto, e non contro colui che tale qualità riveste nel momento in cui il debito viene giudizialmente determinato --- Cassazione con sentenza n. 12013, - 1/07/2004
 

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