quindi, ricapitolando...l'assegno bancario non trasferibile è consentito solo se emesso in data antecedente al 04 luglio 2006. Dopo sarà possibile, però accompagnato da apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà delle parti con l'indicazione delle modalità di pagamento.
E, in ogni caso, è possibile solo se d'importo inferiore ai 1000 euro?
Chiedo venia... oggi sono proprio "Confusa"!
 
Quando scrivi "clausola di non trasferibilità", Nemesis, intendi che sia sufficiente una clausola interna al contratto, oppure intendi apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà delle parti, allegata all'atto?
 
non è quindi necessaria la dichiarazione sostitutiva di notorietà
Come già scritto, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo.
Per tutti i pagamenti effettuati dal 4 luglio 2006.
 
Buonasera, se esamina un rogito notarile per una compravendita immobiliare vedrà che c'è SEMPRE un apposito passaggio dedicato alle modalità di pagamento del prezzo.
In quel passaggio, se la modalità convenuta dalle parti è l'assegno, vengono indicati gli estremi dell'assegno stesso.
Questo A PRESCINDERE dal fatto che l'assegno sia trasferibile o non trasferibile.
 
non trasferibilità
Se vai nella tua banca e chiedi un libretto di assegni bancari senza specificare nulla, te lo danno con la scritta "non trasferibile" già stampata su ogni assegno.

Se invece vuoi un libretto di assegni trasferibili (ossia senza quella scritta) devi farne apposita richiesta e lo puoi utilizzare soltanto per importi inferiori a € 1.000.
 

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