ada1

Nuovo Iscritto
Nel regolamento di condominio ci deve essere una tabella con i millesimi per l'ascensore in base ai quali si dividono le spese di GESTIONE (in questa tabella i condomini del pian terreno non hanno millesimi)

Si,buona precisazione : per questo parlavo di manutenzione soltanto e non anche di gestione.
E, per completare, nella manutenzione -sia essa ordinaria che straordinaria- sono comprese le spese per :

- la pulizia e la lubrificazione di guide, carrucole, rinvii ecc.;
- la pulizia della fossa;
- la manutenzione dell'impianto di illuminazione;
- la registrazione delle portine scorrevoli;
- altre operazione per assicurare il regolare esercizio dell'impianto (come, ad esempio, la verifica periodica dei vari dispositivi da tecnici specializzati, secondo le normative esistenti).
 

GianfrancoElly

Membro Attivo
Proprietario Casa
Si,buona precisazione : per questo parlavo di manutenzione soltanto e non anche di gestione.
E, per completare, nella manutenzione -sia essa ordinaria che straordinaria- sono comprese le spese per :

- la pulizia e la lubrificazione di guide, carrucole, rinvii ecc.;
- la pulizia della fossa;
- la manutenzione dell'impianto di illuminazione;
- la registrazione delle portine scorrevoli;
- altre operazione per assicurare il regolare esercizio dell'impianto (come, ad esempio, la verifica periodica dei vari dispositivi da tecnici specializzati, secondo le normative esistenti).
Quesre spese non spettano a tutti i condomini ma a quelli indicati nella tabella millesimale dell'ascensore (che sicuramente non riporterà i condomini del piano terreno)
 

ada1

Nuovo Iscritto
L'ascensore è un bene, come stabilito dall'articolo 1117 del codice civile, se il contrario non risulta dal titolo (=ad esempio, dal regolamento interno del condominio) e salvo innovazione successiva .

La ripartizione delle spese non è, quindi, cosi' semplice, ma ecco quello che si trova, tra l'altro, su questo sito :

amministratore condominio, regolamento condominio, spese condominio - 101professionisti.it
Per ciò che concerne le spese di installazione, la Suprema Corte ha specificato che debbono essere ripartite secondo il criterio dell'art. 1123 c.c. relativo alle innovazioni deliberate dalla maggioranza e cioè in proporzione del valore della proprietà di ciascun condomino; sul presupposto, invece della unicità della funzione, ha stabilito che, per quanto riguarda la manutenzione e la costruzione dell'ascensore, deve essere applicata analogicamente la norma prevista dal codice per le scale (art. 1124 c.c.) e quindi le spese vanno ripartite per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano e per la restante metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. È da tenere però presente che in tema di condominio degli edifici, la disciplina di cui agli artt. 1123 e 1125 c.c. sul riparto delle spese inerenti ai beni comuni, è suscettibile di deroga con patto negoziale, e, quindi, anche con il regolamento condominiale, ove abbia natura convenzionale, e sia di conseguenza vincolante nei confronti di tutti i partecipanti. Pertanto, con riguardo alla ripartizione delle spese per la manutenzione degli ascensori, deve ritenersi valida ed operante la disposizione del suddetto regolamento che preveda il concorso di tutti i condomini, inclusi quelli abitanti al piano terreno, in base ai millesimi delle rispettive proprietà.

e gli articoli del codice civile dicono :

Art. 1123 Ripartizione delle spese
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione (1104, att. 68 e seguenti).
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità (att. 63).

Art. 1124 Manutenzione e ricostruzione delle scale
Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo (att. 68 e seguenti).
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

e questa sentenza della Cassazione :

"In tema di condominio degli edifici, la disciplina di cui agli arti. 1123, 1125 cod. civ. sul riparto delle
spese inerenti ai beni comuni, è suscettibile di deroga con patto negoziale, e, quindi, anche con il
regolamento condominiale, ove abbia natura convenzionale, e sia di conseguenza vincolante nei
confronti di tutti i partecipanti. Pertanto, con riguardo alla ripartizione delle spese per la manutenzione degli
ascensori, deve ritenersi valida ed operante la disposizione del suddetto regolamento, che preveda il
concorso di tutti i condomini, inclusi quelli abitanti al piano terreno, in base ai millesimi delle rispettive
proprietà.”
(Cass. civ., sez. II, 6 novembre 1986, n. 6499.)

Occorre quindi, in primis, leggere il regolamento interno che contiene regole vincolanti per tutti i condomini e, in mancanza di disposizioni diverse, riportarsi agli articoli 1102 – 1117 – 1118 – 1120 – 1121 – 1123 – 1124 del CC e alla sentenza della Cassazione
 

anna vergati

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
si il giardino è di sua proprietà, ho detto e ridetto più volte il problema ma senza ottenere nulla, solo si si ora prvvederò un bel contentino verbale eheheheh quindi dovrò provvedere con un legale cmq grz della gentile risposta
Anche io mi trovo nella tua stessa situazione , l’inquilina del piano terra ha piantato alberi che come dice lei sono a distanza di legge , ma parliamo del tronco e i rami , la chioma ? Mi leva la luce e l’ aria anche vorrei sapere se almeno la chioma deve stare ad altezza giusta che non togli luce e aria ai piani sovrastanti
😳
 

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