aleug

Membro Junior
Proprietario Casa
Buongiorno.
Ancora una volta ho bisogno del vostro aiuto; ricapitolo la situazione :
Siamo 11 proprietari con varie percentuali di un appartamento ricevuto in eredità ormai da 4 anni ed affittato. Abbiamo all'unanimità nominato un amministratore esterno per rappresentarci.
Ultimamente per screzi con l'amm. re del bene uno dei proprietari ha ritirato la delega all'amministratore stesso dichiarando di voler esercitare in proprio e da quel momento la propria rappresentanza contro terzi in altra maniera (condominio, affittuario... ecc)

Le mie domande sono queste :
1) poteva questo proprietario revocare l'amministratore oltretutto senza una giusta causa?
2) deve comunque il proprietario dissenziente sottostare alle delibere prese dagli altri comunisti in apposite assemblee (ovviamente a maggioranza)
3) deve il proprietario dissenziente contribuire alle spese deliberate dai comunisti ad es. parcella avvocato per sfratto e recupero spese condominiali non pagate dall'inquilinio moroso ma pagate invece dagli altri proprietari anche in sua quota parte?
4) nelle riunioni condominiali in effetti chi è abilitato a partecipare? Il solo amm. re dei bene comune o anche i comunisti dissenzienti o no?
5) infine: l'assemblea dei proprietari deve seguire determinate regole (convocazione entro determinati giorni, doppia convocazione, maggioranze partecipanti, verbale ecc)

Ringrazio anticipatamente e mi scuso per le tante domande ma ho bisogno di farmi un po' di chiarezza.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Mio parere:
1- si
2- si (quasi sempre)
3- si
4- parla/vota solo uno quindi direi l’amministratore
5- segue le regole della comunione, non del condominio. Sono meno dettagliate ed i criteri di maggioranza più semplici
2- unico caso dove occorre unanimità è la vendita (magari ce ne sono altri, ma appunto sono casi specifici)
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
La comunione è disciplinata dagli articoli dal 1100 al 1116 del codice civile.
L'amministratore si nomina e si revoca con le maggioranza prevista dall'art. 1105.
Ed è l'assemblea della comunione a dovergli indicare compiti e quindi riconoscergli i corrispettivi poteri.
 

aleug

Membro Junior
Proprietario Casa
Grazie ad entrambi per le risposte e la tempestività.
Se non ho capito male il dissenziente può uscire dalla "comune" ma adeguandosi alle decisioni della maggioranza. Non partecipa alle riunioni sul bene comune ma deve comunque essere informato delle decisioni prese per poterle eventualmente impugnare?
Alle riunioni di condominio può il dissenziente o uno degli altri proprietari partecipare come uditore?
Grazie
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Se non ho capito male il dissenziente può uscire dalla "comune" ma adeguandosi alle decisioni della maggioranza.
Ni: un “comunista” potrebbe solo chiedere la divisione giudiziaria, che è un iter lungo e porta o all’acquisto della quota da parte degli altri o alla vendita all’asta del bene, se fisicamente non divisibile.
Nel frattempo è obbligato alle decisioni della maggioranza
 

aleug

Membro Junior
Proprietario Casa
Grazie ad entrambi per le risposte e la tempestività.
Se non ho capito male il dissenziente può uscire dalla "comune" ma adeguandosi alle decisioni della maggioranza. Non partecipa alle riunioni sul bene comune ma deve comunque essere informato delle decisioni prese per poterle eventualmente impugnare?
Alle riunioni di condominio può il dissenziente o uno degli altri proprietari partecipare come uditore?
Gr
 

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