Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
Il condominio è un “’ente di gestione” sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli partecipanti (Cassazione, sentenza 2363/2012) e privo di autonomia patrimoniale.
La legge 220/2012 (riforma del condominio) non ha riconosciuto la personalità giuridica al condominio nonostante sia un soggetto fiscale. Il legislatore in questo modo ha voluto tutelare l’autonomia delle singole unità abitative rispetto al godimento delle parti comuni non accostando il concetto di condominio a quello di società dove le quote societarie sono rappresentate dai millesimi.
Tuttavia la Corte di Cassazione, con la sentenza 19663/2014, ha affermato l’esistenza di una «soggettività giuridica autonoma» ciò probabilmente, in un prossimo futuro , porterà il condominio al riconoscimento di speciale personalità giuridica con un proprio patrimonio autonomo perfetto. Però per il momento rimane ente di gestione.
Con questa situazione quando il Condominio diventa un committente di un lavoro necessariamente occore una persona fisica che lo rappresenti dal punto di vista giuridico: questa persona è l'amministratore del condominio.
Ecco perché, generalmente, l'amministratore è il Responsabile dei Lavori commissionati dal condominio.
Nella disgraziata ipotesi che durante il rifacimento di una facciata di un condominio un operaio cade dal ponteggio e muore, la magistratura chiama a rispondere dell'omicidio:
- il Committente dei lavori (cioè l'amministratore che è il Responsabile dei Lavori);
- il Titolare della impresa per la quale lavorava il lavoratore deceduto;
- il Direttore del Cantiere (che è un dipendente o professionista collaboratore della azienda esecutrice dei lavori);
il Direttore dei Lavori (professionista nominato dal Committente);
il Progettista dei Lavori (professionista nominato dal Committente);
il Coordinatore della Sicurezza (professionista nominato dal Committente);
il Progettista del PIMUS (professionista incaricato di progettare il ponteggio);
il Titolare dell'impresa che ha provveduto a montare il ponteggio;
tutte queste persone si devono fornire di un buon avvocato per dimostrare che, nell'ambito del lavoro, loro hanno svolto con professionalità il compito loro assegnato dalla loro mansione.
Capitto mi hai??? (scusa quiproquo)
 

Un giocatore

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Proprietario Casa
Forse all'amministratore e al progettista arriverà l'avviso di garanzia e basta. Non vedo infatti quali responsabilità penali abbiano nell'incidente.
 

griz

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anche secondo me il progettista c'entra poco, l'amministratore, nel caso ad esempio che si dimostrasse che il coordinatore della sicurezza era inadatto potrebbe rispondere di colpa in eligendo per non essersi accertato che il professionista fosse in grado di espletare l'incarico
 

Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
Obblighi e responsabilità del committente privato in caso di affidamento... Obblighi e responsabilità del committente privato in caso di affidamento di lavori :: Diritto & Diritti
1 di 7 17/05/2015 20.18
E’ importante anche sottolineare che la mera nomina di figure professionali sin dalla progettazione del lavoro non esime il committente dalle responsabilità a suo carico e pertanto non lo sgrava dalle sanzioni previste; il committente deve infatti vigilare sul corretto operato dei professionisti incaricati e sull’adempimento degli obblighi sulla sicurezza.
 

griz

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Professionista
l'abilitazione è oggettiva e se esiste, esiste, il tecnico può sempre dimostrarla, e chiunque può verificarla, il curriculum è discrezionale ma se il lavoro è complesso è meglio che il coordinatore sia esperto
 

chiacchia

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Proprietario Casa
Ma attualmente nei capitolati c'è il direttore dei lavori il responsabile della sicurezza l'ingegnere ecc. tutte queste figure in genere sono esterne alla ditta esecutrice proprio per non avere un conflitto di interesse e vengono pagate a parte sempre specificate nel capitolato, l'amministratore non ha niente a che fare con tutto questo se non di rappresentare il condominio fare la divisione degli sgravi fiscali ecc. eppure in questo caso gli si fa obbligo di una assicurazione adeguata ai lavori, questo è quanto è attualmente in atto nel mio condominio pertanto per cosa bisogna pagare l'amministratore? il suo compito è questo date uno sguardo al C.C.
 

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