aleba

Nuovo Iscritto
Nel mio condominio, le aree delle scale sono aree comuni di tutti i 24 condomini ad eccezione dei corridoi che portano sui 5 piani agli appartamenti.
Tali corridoi sono parti comuni dei due soli propietari degli appartamenti le cui porte si affacciano sui corridei medesimi (spero di essere stato chiaro).

Quindi tutte le modifiche e manutenzioni inerenti quell'area sono a carico dei soli due condomini.

Bene, il propietario dell'appartamento di fronte al mio, che con me appunto condivide la propietà del corridoio comune, senza dirmi nulla sta aprendo un'altra porta sul corridoio perchè fraziona il suo appartamento in due proprietà.

In questo modo sul corridoio si troveranno 3 proprietà.

Domanda: ha il diritto di farlo senza chiedere il mio assenso?
A mio parere lede i miei diritti, perchè con l'apertura della 3 porta mi porta a dover condividere con 2 persone e non più con una sola modifiche e manutenzioni dell'area in questione.

Oltrettutto sarebbe anche possibile pensare , se condiviso, di inglobare tale corridoi all'interno dei due appartementi, cosa non più possibile con la modifica che sta apportando.

grazie per una eventuale risposta da parte di chi ha esperienza analoga in merito

saluti
Alessandro
 

Andrea Sini

Membro dello Staff
Professionista
Provo a rispondere.
Si ha diritto di farlo ma DEVE chiedere prima il permesso non solo a te ma anche al condominio, in quanto la modifica che vuole fare apporta un cambiamento all'intero stabile, aumento del carico urbanistico (es. comporta la rettifica delle tabelle millesimali per le scale, l'ascensore se c'è, mill. generale e così via).
Per la ripartizione delle spese modeifica la situazione attuale ma hai solo da quadagnarci, ti caleranno le spese, metre per la possibilità futura di unire 2 appartamenti ed inglobare il pianerottolo hai ragione.
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
sono di un caso che, finito davanti al giudice, ha visto il condominio che si opponeva all'apertura di una nuova porta parte soccombente. Il giudice stabilì infatti che, l'apertura della nuova porta non modificava l'utilizzo del pianerottolo ed il suo godimento da parte degli altri condomini. A nienet valsero opionioni come la tua in quanto chiunque può far entrare e uscire una persona o un battaglione senza che ciò infici il godimento degli altri.
 

aleba

Nuovo Iscritto
il punto sostanziale che differenzia questo caso è che il rogito stesso cita la facoltà, in accordo tra le parti, di annettere il corridoio alle rispettive proprietà.
questo si può fare se si è in due mentre in tre non è fisicametne possibile; quindi dal mio punto di vista, aprendo un'altra porta mi viene tolto il diritto potenziale di annettere parte del corridoio.
 

Pippo Latorre

Membro Attivo
Proprietario Casa
A me risulta che l'articolo 1102 del codice civile autorizza le modifiche di un singolo condomino alle parti comuni dell'edificio, nel proprio interesse e a proprie spese , al fine di conseguire un più intenso uso del bene, sempre che non alterino la destinazione e non impediscano l'altrui pari uso. Pertanto, in tal caso, è legittima l'apertura di una porta da parte del singolo condomino mediante la demolizione della parte di muro corrispondente alla sua proprietà esclusiva. All'eventuale autorizzazione ( quindi neppure vincolante) ad apportare questa modifica concessa dall'assemblea condominiale, può attribuirsi il valore di mero riconoscimento dell'inesistenza dell'interesse e di concrete pretese ostative degli altri condomini a questo tipo di utilizzazione dell'uso comune.
Attenzione particolare va prestata nel fare i lavori a regola d'arte perchè non deve essere compromessa neanche l'estetica del pianerottolo oltre che la funzionalità. (risposta data da un esperto del Sole 24ore sul numero 581 del 7/4/2002)
 

Andrea Sini

Membro dello Staff
Professionista
Io rimango del mio parere.
Il caso di "Aleba" ha una caratteristica diversa rispetto ai casi citati da "Arianna26" e "Pippo Lattore".
La diversità, a mio modesto parere, sta nella particolarità delle potenzialità di questo pianerottolo è cioè l'uso esclusivo attribuito ai due subalterini.
Uno potrebbe dire, nella divisione il nuovo appartamento manterrà questo vincolo.
Si è vero, però cambia la situazione:
fino ad ora acquistando il secondo appartamento si poteva inglobare tutto il pianerottolo in quanto si acquistava l'altro 50% dello stesso, ora bisogna fare due operazioni di acquisto ogniuna per il 25%. (nell'ipotesi che siano uguali)
Se uno dei due proprietari non vuole vendere si blocca l'operazione.
Secondo me, con la realizzazione del terzo appartamento vengono lesi gli interessi di una parte.
 

Pippo Latorre

Membro Attivo
Proprietario Casa
Probabilmente vengo lesi gli interessi di una parte ma non ne sono certo.
Bisognerebbe capire se la creazione di un secondo appartamento comporta "una modifica della destinazione d'uso", o "impedisca l'altrui pari uso" del pianerottolo. La qual cosa, a mio avviso è tutta da dimostrare.
Per quanto riguarda il problema dell'acquisto del 25% o del 50% del pianerottolo mi sembra una motivazione alquanto cavillosa. Se compro metà appartamento pago meno e potrò disporre solo del 25% del pianerottolo. Se compro tutto pagando il doppio disporrò di tutto il pianerottolo.
Comunque la tua risposta ha creato un dubbio che sconsiglia di intraprendere, a mio avviso, vie legali dal risultato incerto.
 

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