Comunque, con l'entrata in vigore del decreto «destinazione Italia» (24 dicembre 2013) gli obblighi non vengono azzerati. Il locatore deve informare il proprio conduttore sulla prestazione energetica del bene immobile oggetto della locazione, così come la si deduce dal relativo attestato che, in ogni caso, deve essere messo a disposizione dell'inquilino ancor prima di concludere il contratto di locazione, cioè nel momento in cui iniziano le trattative dirette a concedere il godimento del bene (
articolo 6, comma 2, Dlgs 192/2005, così come modificato dalla legge 90/2013).
L'adempimento dell'obbligo di informativa va documentato attraverso l'inserimento nel contratto di un'apposita clausola con cui il conduttore dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica del bene locato. È sufficiente riportare nel contratto la dichiarazione dell'interessato di avere ricevuto le opportune informazioni, senza che sia necessario specificare nel dettaglio il tipo e la qualità delle stesse. Si tratta quindi di una semplice dichiarazione del conduttore da recepirsi nel corpo del contratto, non richiedendo la norma alcuna altra particolare formalità.
Il fatto che l'Ape debba essere messo a disposizione del conduttore sin dal momento delle trattative, unitamente alla dichiarazione che deve rendere il conduttore di avere ricevuto, oltre che le informazioni, anche «la documentazione comprensiva dell'attestato» (nuovo
articolo 6, comma 3, Dlgs 192/ 2005), lascia presumere che incombe sul locatore anche un più generale obbligo di consegna dell'Ape.
(fonte esperto il sole24ore)