Rileggendo ho colto alcune precisazioni...integro.

Curiosità: ma se la merce era arrivata in "conto vendita" ...un pagamento o comunque il rilascio di un "titolo" ...cozza con la prassi.

Non è che l'assegno fosse stato dato "in garanzia" ( comunque modalità/mezzo inadatto) ?

Non vedo "correità" in chi riceve un titolo privo di data o postdatato..
Nessun "danno" per le conseguenze del protesto ...ma se era una "garanzia" (per il conto vendita) ...non escludo che il mancato rispetto dell'accordo non costituisca valido motivo per fare causa.
 
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È falso.
Art. 31 del R.D. n. 1736/1933:
L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta.
L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data d'emissione è pagabile nel giorno di presentazione.
L'assegno bancario puà essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto dall'articolo 34, in forma sia cartacea sia elettronica.
sulla questione dell'assegno postdatato eventualmente pagabile prima della data scritta sopra avevo chiesto un chiarimento al non più giovane cassiere della mia banca, che con sicurezza mi ha risposto che un assegno postdatato è titolo non negoziabile, quindi alla cassa non ne accettano il versamento, tranne che il giorno della data iscritta o dopo

sinceramente credo al mio cassiere di banca che ha qualche decennio di esperienza pratica.....l'Art. 31 del R.D. n. 1736/1933 forse è stato successivamente modificato o integrato, diversamente non mi spiego la presunta erronea risposta di bancario competente che ho avuto
 
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Certamente oltre 10360 E c'e'pure la sanzione del prefetto.
Fare un ricorso d'urgenza per Farsi togliere un protesto non ha senso.
 
sulla questione dell'assegno postdatato eventualmente pagabile prima della data scritta sopra avevo chiesto un chiarimento al non più giovane cassiere della mia banca, che con sicurezza mi ha risposto che un assegno postdatato è titolo non negoziabile, quindi alla cassa non ne accettano il versamento, tranne che il giorno della data iscritta o dopo

sinceramente credo al mio cassiere di banca che ha qualche decennio di esperienza pratica.....l'Art. 31 del R.D. n. 1736/1933 forse è stato successivamente modificato o integrato, diversamente non mi spiego la presunta erronea risposta di bancario competente che ho avuto

Il parere del tuo "bancario! vale meno di nulla.
 
l'Art. 31 del R.D. n. 1736/1933 forse è stato successivamente modificato o integrato
L'unica modificazione introdotta a quella norma è avvenuta nel 2011, con l'aggiunta del terzo comma.
I primi due commi sono rimasti inalterati, dall'entrata in vigore (01/01/1934) a oggi.
 
Certamente oltre 10360 E c'e'pure la sanzione del prefetto.
La sanzione amministrativa (da 516 euro a 3.098 euro) per chi emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista, è prevista anche quando l'assegno è di 1 cent.
Quando l'importo dell'assegno è superiore a 10329,14 euro, o nel caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione è raddoppiata.
 
Precisazioni:
Il prenditore ha firmato e timbrato come societa Una fotocopia dell'assegno,appunto privo di data.
Quindi privo di tutti I suoi rlementi
Con Questa prova e'stato fat to I ricorso d urgenza.
Ora un assegno privo di tutti I suoi elementi non si da be si prende.
Il giudice infatti si e'riservato di decidere ed ha bloccato Il pignoramento gia'chiesto dal prenditore.
Entranbe sono Srl.
 

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