Jean64

Nuovo Iscritto
Un saluto a tutti.
Sarei interessato a partecipare ad un'asta giudiziaria per un immobile che nel 2006 è stato assegnato, dopo sentenza di separazione consensuale, alla coniuge del proprietario, in quanto alla signora sono stati affidati i due figli minori che hanno 15 e 11 anni di età.
A me l'immobile non servirebbe subito ma eventualmente vorrei richiedere un canone d'affitto alla signora che lo occupa, con il quale vorrei rimborsare le rate del mutuo che mi servirebbe per l'acquisto;
vorrei sapere a quali ostacoli andrei incontro per far firmare un contratto d'affitto alla signora che, leggendo la sentenza di separazione, risulta avere diritto ad un assegno di mantenimento di 1800 euro mensili.
Grazie per la risposta,
Fabio
 

Marco Costa

Membro dello Staff
Salve,
presumo che le sia stato assegnato dal Tribunale con sentenza di separazione a titolo gratuito e quindi non penso tu possa stipulare con Lei un contratto di locazione e fargli pagare un canone
ma attendiamo altri pareri ;)
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
non cercare il freddo nel letto? a parte la battuta se l'immobile è stato assegnato dal giudice con sentenza per la separazione, potrài comperare la nuda proprietà, e nient'altro il godimento spetta al coniuge assegnatario con i figli minori, per comprerarlo all'asta lo puoi fare ma non pensare di andare ad abitarlo e/o fare un contratto di locazione con una che ha il diritto di abitazione per tanti anni ancora se non in via perpetua. ciao adimecasa;):daccordo::fiore::idea:

Aggiunto dopo 2 minuti :

X marco cosa sono quei 2 simboli sotto il tuo logo:daccordo:
 

Jean64

Nuovo Iscritto
Ciao,
grazie per le risposte,
ma scusatemi l'ignoranza:
che senso ha per la banca creditrice che ha richiesto il pignoramento mettere all'asta un
immobile per il quale un eventuale acquirente non ha la possibilità di richiedere un canone
d'affitto e nemmeno andarci ad abitare? Ma a chi conviene comprare quell'immobile?
 

raflomb

Membro Assiduo
Il vincolo per il godimento è limitato, e l'assegnazione al coniuge costituisce un deprezzamento del bene, pertanto alla banca non rimane altra scelta, ma tu otterresti una riduzione importante sul valore d'acquisto. Se il prezzo ti sembra ancora eccessivo, attendi che l'asta, come probabilmente sarà, andrà deserta, con la conseguenza che quando verrà riproposto il bene subirà un ulteriore abbattimento del prezzo di 1/4.
E se anche in questa occasione non verrà assegnato, potrà subire ulteriore riduzione.
Ove ti interessa il bene aspetta e spera.
 

Jean64

Nuovo Iscritto
Grazie Raflomb,
ma potresti spiegarti meglio,
cosa intendi dire con "il vincolo è limitato"?
Nella perizia del geometra incaricato vi è scritto:
"Non sussistono diritti di usufrutto, ad eccezione del diritto di abitazione della moglie separata. A tal proposito, ritengo il diritto personale la cui scadenza non è datata, pertanto stimabile nella misura del 50% dell'usufrutto alla stessa spettante."
Cosa significa? La signora potrà occupare l'abitazione fin quando ne ha voglia senza possibilità alcuna di farla andare via?
 

raflomb

Membro Assiduo
In materia di separazione dei coniugi, l’assegnazione della casa familiare non viene meno per il solo fatto della convivenza more uxorio o del nuovo matrimonio del coniuge assegnatario

L’art. 155 quater, primo comma, del Codice Civile (introdotto dall’art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 – Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli) prevede la revoca dell’assegnazione della casa familiare nel caso in cui l’assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.

Ci si chiede se tale revoca sia automatica in conseguenza della convivenza o del nuovo matrimionio dell’assegnatario, o se debba comunque tenere conto di altre circostanze.

Per rispondere al quesito, bisogna comprendere prima di tutto le finalità dell’assegnazione della casa familiare.

E’ ormai pacifico che l’assegnazione della casa coniugale sia strettamente legata all’affidamento della prole. Tale principio è stato ribadito dalla Corte Costituzionale, che, con le sentenze n. 166 del 1998 e 394 del 2005, ha riconosciuto che detta assegnazione è strettamente funzionale all’interesse dei figli, specificando che gli obblighi di mantenimento ed educazione della prole, derivanti dalla qualità di genitore, trovano fondamento nell’art. 30 Costituzione, che richiama alla responsabilità genitoriale.

Il concetto di mantenimento comprende innanzitutto il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo del figlio, tra le quali assume profonda rilevanza quella relativa alla predisposizione e conservazione dell’ambiente domestico, considerato quale centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità della prole.

Sotto tale profilo, l’obbligo di mantenimento si sostanzia nell’assicurare ai figli l’idoneità della dimora, intesa quale luogo di formazione e sviluppo della personalità psico-fisica degli stessi.

L’attribuzione dell’alloggio, quindi, è senz’altro condizionata all’interesse dei figli.

Ne deriva che l’art. 155 quater del Codice Civile deve essere interpretato nel senso che la convivenza more uxorio o il nuovo matrimonio dell’assegnatario della casa non sono circostanze sufficienti, di per se stesse, a determinare la cessazione dell’assegnazione.

La revoca dell’assegnazione, infatti, è essere subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse del minore (Corte Costituzionale sentenza 308/2008).
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
in caso di asta deserta il giudice, ordina un abbattimento del costo di un 20% massimo x ogni chiamata, e fino alla terza in seguito indicherà una riduzione del 10% e così via, vedi che potrebbe in caso di abbattimento del valore interessare altri pretendenti a partecipare.;)
 

Marco Costa

Membro dello Staff
ciao,
l'abbattimento del prezzo base d'asta dopo la prima andata deserta varia da tribunale a tribunale e da giudice a giudice , in Piemonte generalmente 1/4 o se espresso in percentuale 25% come scritto da Raflomb

x adimecasa
marco cosa sono quei 2 simboli sotto il tuo logo
penso tu voglia intendete la Y rossa e la casetta...
sono il mio indirizo email privato e il link al mio sito
che ogniuno puo' inserire nella presentazione del proprio avatar
nel mio caso la casetta (ovvero il sito) ti portera' (essendo un dipendente e non un libero professionista) al mio piccolissimo hobby ovvero un micro affittacamere sulle colline di Langhe e Roero in Piemonte ...
saluti Marco ;)
 

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