Buongiorno

Riprendo la discussione ...sono arrivata al momento di comunicare via RLI/web la proroga di un contratto di locazione abitativo in cedolare secca ,con aumento del canone di locazione :sono al tredicesimo anno di locazione che dovrà essere dunque in regime ordinario per un anno ,( poi penso che tornerò in cedolare l'anno seguente.) Stò seguendo le istruzione di UVA riportate in un altra discussione simile :Rinnovo contratto locazione con aumento

ora la schermata presenta i seguenti quadri :
-dati generali
-soggetti
-immobili
-regime tassazione
-calcola imposte
-invio

dati generali : alla voce tipologia di regime devo inserire : 3. nessun locatore opta per la cedolare? in quanto credo che si riferisca al prossimo regime fiscale
compare inserito il vecchio canone , che ho sostituito con il nuovo

soggetti : sono da inserire il locatore ,che si inserisce automaticamente tramite la funzione- importazione da contratto- e il conduttore/i che invece non non si possono inserire per cui alla fine risulta presente ,il locatore e nessun conduttore ....? è normale?

Quando si utilizza RLI web non esiste un vero problema tecnico nel modificare l’importo del canone in sede di proroga con revoca della cedolare secca.
Nel quadro A, la casella Importo del canone può essere aggiornata indicando il canone annuo che varrà per il periodo successivo, cioè quello su cui verrà calcolata l’imposta di registro.

In pratica, da un punto di vista strettamente tecnico, quindi, RLI web non blocca l’operazione se l’importo viene modificato.

Il punto critico non è tecnico, ma fiscale. Secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, proroga e rinegoziazione del canone sono due comunicazioni formalmente diverse che non dovrebbero essere contestuali, anche perché, nel caso di rinegoziazione, le istruzioni precisano che bisognerebbe “indicare il canone precedente, ossia il canone previsto prima della rinegoziazione”.

Proprio per questo motivo, in teoria la procedura corretta sarebbe in due passaggi: “Proroga” (codice 2) con revoca della cedolare, indicando il canone annuo e successiva “Rinegoziazione del canone” (codice 8), comunicando il nuovo importo e . . . la data di fine del canone rinegoziato.

Questo spiega anche perché, in modalità cartacea, una proroga con revoca cedolare e contestuale aumento del canone potrebbe essere contestata dall’ufficio: si tratterebbe infatti di due comunicazioni distinte che prevedono due adempimenti con codici diversi.

Nella pratica operativa con RLI web l’inserimento del canone rinegoziato direttamente nella proroga non genera blocchi o scarti perché il sistema della Sogei accetta il dato come canone valido per il periodo successivo.

Quindi tecnicamente la cosa funziona, anche se formalmente non coincide con la sequenza procedurale più rigorosa prevista dalle istruzioni.

Il cosiddetto “anno sabbatico” (IRPEF senza aumento) citato da @basty riguarda una situazione molto specifica che si verifica quando un locatore opta per la cedolare secca all’inizio del contratto e revoca la cedolare alla fine della prima annualità.

In questo caso la normativa impedisce di applicare subito un aumento del canone, perché durante il periodo in cui era in vigore la cedolare il locatore aveva rinunciato agli aggiornamenti. Di conseguenza, in seconda annualità il canone resta congelato e lo si scongela solo a partire dalla terza annualità.

Nel caso che descrivi, invece il contratto è arrivato alla proroga dopo molti anni (tredicesimo anno contrattuale) e la revoca della cedolare non avviene subito dopo la prima annualità.

Quindi non si applica la regola dell’"anno sabbatico" bastyco.
 
Proprio per questo motivo, in teoria la procedura corretta sarebbe in due passaggi:
Intanto BUON COMPLEANNO 🎂🍿🍾🍾🍾

Nel tuo post, leggo molte deduzioni interessanti, che mi piacerebbe sapere da dove sono ricavate.
proroga e rinegoziazione del canone sono due comunicazioni formalmente diverse che non dovrebbero essere contestuali,
Che non debbano essere contestuali non è scritto da nessuna parte: per molto pempo la opzione 8 della procedura nemmeno esisteva. E' stata aggiunta soprattutto in periodo Covid, quando molti contratti sono stati soggetti ad una riduzione del canone. Dopodichè è rimasta, con una singolare aggiunta: la rinegoziazione in aumento avrebbe comportato l'imposta fissa di 67€
Questo spiega anche perché, in modalità cartacea, una proroga con revoca cedolare e contestuale aumento del canone potrebbe essere contestata dall’ufficio:
vedi sopra: non mi risulta sia questa la motivazione.
nel caso di rinegoziazione, le istruzioni precisano che bisognerebbe “indicare il canone precedente, ossia il canone previsto prima della rinegoziazione”.
Questo è vero: ma è una indicazione da prendere a ragion veduta. Visto che per il caso di Adempimento successivo viene riportato nelle istruzioni:
Inoltre, è possibile comunicare la modifica del canone di locazione o di affitto

Il cosiddetto “anno sabbatico” (IRPEF senza aumento) citato da @basty riguarda una situazione molto specifica che si verifica quando un locatore opta per la cedolare secca all’inizio del contratto e revoca la cedolare alla fine della prima annualità
Anche questo è in parte vero visto che è contenuto nella circ 26 del 01/06/2011, che però non è una norma, ma prassi:
Nel caso in cui l’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto e, quindi all’inizio della prima annualità, sia revocata a valere dalla seconda annualità, resta comunque valida la rinuncia del locatore agli aggiornamenti del canone per un periodo corrispondente a quello della prima annualità per il quale il locatore si è avvalso di tale regime. Pertanto, il locatore non può richiedere gli aggiornamenti del canone relativi alla seconda annualità.

Ma non darei per scontato riguardi solo la prima annualità: la frase è inserita in un esempio, e non vedo alcuna differenza concettuale che caratterizzi la revoca della CS nell'annualità N , se nella N-1 vigeva la cedolare.
Tant'è che ho trovato un addetto Agenzia delle Entrate che estendeva il concetto dell'anno sabbatico in qualsiasi momento. Il quale per altro ammetteva di riscontrare molti casi dove questa regola rimaneva disattesa.
 
Ultima modifica:
in pratica questo "anno sabbatico" sarebbe sempre da applicare e la sequenza essere :
cedolare , IRPEF senza aumento, IRPEF con aumento, ritorno in cedolare..
Ma ,se il sw accetta l'operazione cioè il passaggio diretto ,da cedolare a IRPEF con aumento con calcolo finale della tassa di registro da versare si può pensare che il tutto sia regolare
 
Ultima modifica:
Ma se il sw accetta il passaggio diretto da cedolare a IRPEF con aumento
Oltre a questo particolare “tecnico” non si è mai capito da dove Agenzia delle Entrate abbia preso quella regola espressa nella circolare 26: le circolari non sono legge, addirittura potrebbero essere disattese da un altro ufficio Agenzia delle Entrate
 
ritengo che nel nono anno si debba passare da cedolare secca a regime IRPEF ordinario. Perché sono vietati gli aumenti di canone, per qualsiasi motivo, finché dura l'opzione.
Nelle annualità successive (dalla decima in avanti) il locatore potrà ritornare in cedolare secca, preavvisando il conduttore.
In un caso analogo al tuo io mi sono comportata così.
UVA ha postato di aver seguito questa procedura e nulla a quanto pare le è stato contestato dall'Agenzia delle Entrate.... ciò porta a pensare che sia fattibile
 
UVA ha postato di aver seguito questa procedura e nulla a quanto pare le è stato contestato dall'Agenzia delle Entrate.... ciò porta a pensare che sia fattibile
Direi che più che fattibile, è prassi fatta-seguita dalla maggioranza. Lo farei anch’io, conscio però di possibili contestazioni, anche se oggi sembrano improbabili
 

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