ANTOPE

Membro Attivo
Salve a tutto il Forum, vorrei dei chiarimenti sull'azione di riduzione.

Sono interessato all'acquisto di una casa ricevuta dalla parte venditrice per succesione testamentaria.
Nel testamento del de cuius si stabilisce che alla parte venditrice viene assegnata una casa ( che è quella che mi interessa ), mentre all'altro erede vengono assegnati soldi e altri beni immobili.

Ho sentito due Notai e ognuno di loro mi ha dato una interpretazione diversa della possibile azione di riduzione che uno dei legittimari eventualmente danneggiato potrebbe intraprendere per vedersi riconosciuti i suoi diritti ad una equa distribuzione dell'eredità.

In particolare per un Notaio l'azione di riduzione si prescrive in un arco temporale di 10 anni dal momento in cui è aperta la successione e accettata l'eredità, e questo per tutelare l'acquirente di un immobile derivante da testamento;
per l'altro Notaio invece anche se ci sono termini tecnici in realtà l'azione di riduzione è un diritto che non va in prescrizione perchè potrebbero verificarsi delle condizioni che aprono i termini per una eventuale azione e in questi casi può essere difficile anche che una banca accetti erogare un mutuo su un bene acquistato da una persona che è come se non avesse il titolo per vendere anche se esiste un testamento che assegna a lui una casa.
Per quest' ultimo Notaio l'unica cosa che può garantire al 100% il futuro acquirente è un "Atto di Acquiescenza" da parte dell'altro erede che mette al riparo da ogni altra possibile azione di rivalsa.
Cosa ne pensate, potete aiutarmi?
Grazie a chi vorrà intervenire.
Antonio
 
L’atto di acquiescenza ( e anche la rinuncia all’azione di riduzione) da parte dell’altro erede ti mettono al riparo da possibile rivalsa da parte di quell’erede, e non dovrebbe essere un problema ottenerla, se non ci sono problemi.
Io ho visto che questo atto spesso viene fatto firmare subito, dopo la pubblicazione del testamento e l’intestazione dei beni assegnati, proprio per non avere problemi nel futuro.
Naturalmente non ti mette al riparo da possibili contestazioni di eventuali altri legittimari non menzionati nel testamento, di cui però dovrebbe non essere difficile verificare la presenza.
Se sei interessato all’acquisto potresti formulare una proposta con condizione sospensiva della firma dell’atto di acquiescenza, da produrre entro un tempo determinato, senza il quale il contratto non diventa efficace.
Per quanto riguarda il mutuo dovresti chiedere alla banca se in quel caso finanziano senza problemi; oppure si rende necessaria una seconda condizione sospensiva legata all’erogazione del mutuo.
Non ho capito se compreresti tramite agenzia o da privato: in tutti i casi , visto che non sempre gli agenti sono in grado di gestire queste problematiche, fatti seguire dal notaio .
 
Riporto il mio caso.
Il mio avvocato , per un caso di testamento considerato da un erede lesivo della sua legittima, mi ha citato una sentenza della cassazione....Cassazione n.168/2018.
Il verbale di tale testamento riporta la frase:"....piena acquiescienza al testamento suddetto ed alle disposizioni testamentarie come sopra interpretate."
L' avvocato dell' erede presunto leso non è propenso ad considerare l' acquiescienza come un atto definitivo.
 
per un Notaio l'azione di riduzione si prescrive in un arco temporale di 10 anni dal momento in cui è aperta la successione e accettata l'eredità
L'apertura della successione è un momento. Quando si accetta l'eredità è un altro momento. La lesione causata da disposizioni testamentarie si produce solamente quando si acquista la qualità di erede, cioè quando si accetta l'eredità, con un atto espresso, oppure in maniera tacita.
Il termine per promuovere l'azione di riduzione decorre pertanto dalla data dell'accettazione dell'eredità, e l'azione è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale.
in realtà l'azione di riduzione è un diritto che non va in prescrizione
Affermazione falsa.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Indietro
Top