In sostanza il costruttore ha fatto un abuso: ha realizzato una opera difforme dalla Licenza Edilizia (ora Permesso di Costruire). Il fatto è che probabilmente il costruttore avrà presentato al Catasto la planimetria di come costruito altrimenti non avrebbe potuto avvenire la prima vendita. Chi ha comprato ha comprato un immobile con una pertinenza (a proposito C3 sono laboratori per esercitare le professioni qui si tratta di sottotetti cioè di locali di deposito che sono C2) affetta da abuso. Alla luce della Sentenza delle S.U. della Cassazione n. 8230/2019, confermata nel 2025, il rogito rimane valido per le parti costruite in conformità con il Permesso di Costruire ordinario o speciale . Quindi i terrazzi a tasca necessitano di una Sanatoria (=Permesso di Costruire Speciale) che deve chiedere il proprietario della pertinenza C2 perché il terrazzo a tasca è suo se risulta dal titolo di acquisto (citazione nel rogito e raffigurazione nella planimetria catastale allegata). Se il terrazzo non è citato nel rogito siccome prevale il progetto urbanistico sulla planimetria catastale, ci vuole la autorizzazione alla unanimità dei condomini.