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La Corte Costituzionale con sentenza n.133 del 22 marzo 2017, depositata il 7 giugno 2017, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della Legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n. 3
La declaratoria di illegittimità costituzionale (per quello che ti riguarda) concerne l’art. 50, comma 2, della legge regionale, laddove viene estesa l’esenzione anche agli autoveicoli e ai motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali, esclusi quelli adibiti ad uso professionale e/o personale, iscritti ai Registri degli enti certificatori, in contrasto con quanto previsto dal legislatore nazionale (infatti la legge n. 190/2014 - legge di stabilità per il 2015 - all’art. 1, comma 666 ha fatto venir meno l’agevolazione per i veicoli ultraventennali). Pertanto, eventuali istanze di esenzione già accettate dalla Regione Siciliana per gli anni 2016 e 2017 devono intendersi revocate e, come precisato in calce all’istanza presentata, “nel caso di eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle Legge Regionale n. 3/2016 da parte della Corte Costituzionale, i soggetti beneficiari dovranno versare alla Regione le somme dovute per l’intero pagamento della tassa automobilistica, per ogni anno, rispetto ai rapporti giuridici non esauriti alla data della pronuncia e secondo quanto verrà specificato nelle motivazioni della stessa sentenza”.
 

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