Segnalo:

Cass. civ. n. 674/2005
In mancanza di una contraria volontà dei contraenti, la vendita dell'immobile locato determina la surrogazione, nel rapporto di locazione, del terzo acquirente che subentra nei diritti e nelle obbligazioni del venditore locatore senza necessità del consenso del conduttore, con la conseguenza che quest'ultimo è tenuto, di regola, a pagare i canoni all'acquirente, nuovo locatore, dalla data in cui riceve la comunicazione della vendita dell'immobile in una qualsiasi forma idonea, in applicazione analogica dell'art. 1264 c.c. in tema di cessione dei crediti.
Cass. civ. n. 674/2005 del 14 gennaio 2005
E' una sentenza logica e corretta, ma nel caso in questione manca proprio la comunicazione che hai evidenziato in grassetto. Per questo direi che il conduttore deve attendere quella comunicazione prima di attivarsi per iniziare a pagare il canone del garage al nuovo proprietario. In ogni caso lo sgombero del locale non può essere richiesto perché la locazione del garage prosegue con il nuovo proprietario.
 

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