Ennio Alessandro Rossi

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art.9 , 1 comma ) conversione senza modificazioni

Articolo 9.(Riduzione dell’aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato).

1. Per il quadriennio 2014-2017, l’aliquota prevista all’articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 10 per cento.

http://www.giurdanella.it/2014/05/22/decreto-casa-approvato-il-testo-coord
 
Quando entrerà in vigore la legge di conversione del D.L. n. 47/2014 non sarà così.
Infatti, l'applicazione dell'aliquota ridotta al 10% sarà consentita anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi 5 anni (prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in questione), lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi.
 
Ultima modifica:
verrà esteso anche alle abitazioni locate a cooperative edilizie per la locazione o alle onlus, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione
Questo è già in vigore.
 
E che siano in essere contratti a canone concordato.
Tra pochi giorni, il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del D.L. n. 47/2014, non sarà più così.
Sarà infatti vigente anche il comma 2-bis dell'art. 9 di quel decreto-legge, che prevede che l'aliquota ridotta al 10% si applicherà, soddisfatte le altre condizioni in esso previste, a tutti i contratti di locazione, a canone concordato o no.
 
non mi pare che il DL avesse un art,9 2.do comma bis
che invece c'è nella legge di conversione :
Articolo 9.(Riduzione dell’aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato).
2-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio
 
Ultima modifica:
il sole 24 ore 21 maggio 2014 estratto
Con la conversione in legge del decreto casa, si stabilizza la possibilità di applicare la cedolare secca nella misura del 10% sui canoni di locazione dei contratti a canone concordato.
Grazie alle modifiche apportate in sede di conversione, peraltro, la medesima possibilità è ammessa per le locazioni stipulate nei comuni che, nei cinque anni precedenti, sono stati inclusi negli elenchi degli enti colpiti da eventi calamitosi. È il caso, ad esempio, dei comuni colpiti dal terremoto in Emilia Romagna. In quest'ultima ipotesi, l'applicazione dell'aliquota ridotta dovrebbe riguardare la generalità delle locazioni abitative. È inoltre annunciato, entro trenta giorni, l'emanazione di un decreto del Cipe che dovrà aggiornare l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa, che risale alla fine del 2003.
 

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