Non tutti sanno che la famosa 46/90 è stata in parte sostituita dal nuovo Decreto del Ministro dello Sviluppo 22 gennaio 2008, numero 37. Tuttavia la vecchia norma è rimasta in vigore per quel che riguarda gli articoli 8, 14 e 16.
Il nuovo decreto ha anche abrogato il precedente regolamento attuativo della Legge 46/1990 (DPR 6 dicembre 1991, numero 447), oltre agli articoli da 107 a 121 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, numero 380.
In particolare secondo Confedilizia, il decreto non si deve applicare nei contratti di locazione esistenti o meglio sottoscritti e registrati prima della data di entrata in vigore del decreto legge. Inoltre le parti di comune accordo possono mettersi d'accordo su chi e in che modo gli impianti debbano essere adeguati, sia dal punto di visto pratico (ovvero di chi esegue le opere materialmente) e su chi dei due debba pagarle in termini economici.
Importante è il chiarimento del Ministero riguardo il decaduto obbligo delle parti alla consegna della dichiarazione.
Il nuovo decreto ha anche abrogato il precedente regolamento attuativo della Legge 46/1990 (DPR 6 dicembre 1991, numero 447), oltre agli articoli da 107 a 121 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, numero 380.
In particolare secondo Confedilizia, il decreto non si deve applicare nei contratti di locazione esistenti o meglio sottoscritti e registrati prima della data di entrata in vigore del decreto legge. Inoltre le parti di comune accordo possono mettersi d'accordo su chi e in che modo gli impianti debbano essere adeguati, sia dal punto di visto pratico (ovvero di chi esegue le opere materialmente) e su chi dei due debba pagarle in termini economici.
Importante è il chiarimento del Ministero riguardo il decaduto obbligo delle parti alla consegna della dichiarazione.