ggcasa2012

Membro Junior
Ciao a tutti,

un punto del contratto di locazione recita:
CESSIONE DEL CONTRATTO O SUBLOCAZIONE - I locali si concedono in locazione per il solo uso indicato al punto 1), fermo restante quanto previsto dall’art. 36 L. 392/78 in merito alla sub-locazione e cessione del contratto della presente, la parte conduttrice si impegna a cedere solo a soggetti solvibili e comunque non protestati, fermo restante le ulteriori possibilità di diniego previste dal citato articolo. In ogni caso il subentrante dovrà prestare la garanzia di legge per la locazione nella misura all’epoca raggiunta.

Il proprietario può tutelarsi meglio, in merito alla cessione del contratto?


Grazie in anticipo per il vostro aiuto

GJ
 
Le norme del codice non sono derogabili. Al subentrante potresti chiedere una fideiussione assicurativa o bancaria per tutelarti meglio.
 
Art. 36. (Sublocazione e cessione del contratto di locazione).
Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purchè venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte. Le indennità previste dall'art. 34 sono liquidate a favore di colui che risulta conduttore al momento della cessazione effettiva della locazione.

Se non liberi il cedente,credo che tu possa agire contro il medesimo!
 

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