Ritengo per il tuo caso non ci siano gli estremi per invocare la revisione delle tabelle, salvo che non ci siano altri condomini scontenti delle medesime, per motivi più gravi dei tuoi, o che la maggioranza dei condomini accetti volontariamente di riconoscerti una riduzione per il motivo edotto:
Costituiscono errori essenziali e possono, quindi, dar luogo a revisione delle tabelle millesimali, in materia di condominio di edificio, in base all’art. 69, n. 1, disp. att. cod. civ., gli errori che attengano alla determinazione degli elementi necessari per il calcolo del valore dei singoli appartamenti (quali l’estensione, l’altezza, l’ubicazione, ecc.), siano errori di diritto (ad esempio, erronea convinzione che nell’accertamento dei valori debba tenersi conto di alcuni degli elementi che, ai sensi dell’art. 68, ultimo comma, disp. att. cod. civ. sono irrilevanti a tale effetto); non possono, invece, qualificarsi essenziali gli errori determinati soltanto dai criteri più o meno soggettivi con cui la valutazione dei singoli elementi necessari per la stima sia stata compiuta, poiché l’errore di valutazione, in sé considerato, non può mai essere ritenuto essenziale, non costituendo un errore sulla qualità della cosa, a norma dell’art. 1429 cod. civ.
* Cass. civ., sez. II, 11 gennaio 1982, n. 116, Cond. V. S. Grego c. Soc. Manif. Pesar