Ennio Alessandro Rossi

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Il contribuente deve prestare attenzione ai nuovi codici di utilizzo dell'unità immobiliare, che sono di seguito indicati:
codice 10: unità in uso gratuito a un proprio familiare o in comproprietà utilizzata interamente come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;
codice 11: unità pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
codice 12: unità tenuta a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero o unità abitazione principale con trasferimento temporaneo in altro comune;
codice 13: portineria, alloggio del portiere, autorimessa collettiva, dichiarate dal singolo condomino;
codice 14: unità situata in Abruzzo e concessa in locazione;
codice 15: unità situata in Abruzzo e concessa in comodato

Per quanto riguarda gli Immobili detenuti all'estero il contribuente compila il modulo RW e presenta lo stesso con Unico PF 2010. - Da quest'anno il modulo RW va compilato anche nel caso in cui non vi siano redditi da dichiarare in Italia per questi immobili - Se il modello 730/2010 verrà consegnato a un Caf o a un intermediario abilitato, entro il primo giugno 2010, il modulo RW compilato potrà essere presentato, con il frontespizio cartaceo del modello Unico PF 2010, agli uffici postali entro il 30 giugno 2010 - Se il reddito del fabbricato va dichiarato in Italia, va compilato anche il rigo D4 del modello 730/2010, indicando nella colonna 1, il codice 5 (ovvero il quadro RL di Unico PF 2010).
 

carlor

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Non un commento, ma due domande inerenti la individuazione del codice:
- dove posso trovare le definizioni di immobile e di pertinenza di immobile?
- le pertinenze possono essere più di una?
Grazie.
 

neve

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xenia;18406 ha scritto:
e se l"imobile e" all estero, s:soldi:enza rediti, cosa si deve dikiarare??

Bisogna aver chiaro il Paese estero come considera i redditi dei fabbricati. In ogni caso, nelle istruzioni dei modelli dichiarativi si legge quanto segue:"se nello Stato estero l’immobile non è assoggettabile ad imposizione quest’ultimo non deve essere dichiarato a
condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito. Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili applicando
tariffe d’estimo o in base a criteri simili, indicare l’ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle
spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero secondo i criteri
stabiliti dall’art. 165 del Tuir. Se il reddito derivante dalla locazione dell’immobile sito all’estero non è soggetto ad imposta sui
redditi nel Paese estero, indicare l’ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione
forfetaria delle spese. Se tale reddito è soggetto all’imposta nello Stato estero, indicare l’ammontare dichiarato nello Stato senza
alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero".
Spero esserti stata utile!

Aggiunto dopo 9 minuti :

carlor;15790 ha scritto:
Non un commento, ma due domande inerenti la individuazione del codice:
- dove posso trovare le definizioni di immobile e di pertinenza di immobile?
- le pertinenze possono essere più di una?
Grazie.
L'art. 812 del Codice civile italiano definisce immobile "il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione".
L'art.817 c.c. definisce, invece, le pertinenze come le "cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento di un'altra cosa".
Non credo ci siamo problemi ad individuare diverse pertinenze per un unico bene.
Spero esserti stata utile!
 

neve

Nuovo Iscritto
Se hai compilato il modello UNICO 2010 e non l'hai spedito per posta, la dichiarazione va presentata al 30.09.2010, pertanto puoi modificarla e ravvedere le imposte che eventualmente non hai pagato. Se hai spedito per posta la dichiarazione UNICO 2010, puoi rettificarla o integrarla presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti. Qualora avessi presentato la documentazione ad un CAF per il 730, allora rivolgiti a loro per compilazione di un 730 integrativo.
Spero essere stata utile!
 

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