Premessa: decorso un ventennio di continuato possesso l'usucapione scatta il diritto di usucapire il bene (anche dieci anno se il possesso è vantato in buona fede).
Cio' premesso un conto è il "diritto giuridico acquisito" (sul quale pare non ci siano problemi) un conto è costituirsi un titolo da fare valere in sede di successiva rivendita: diversamente l'acquirente che procedesse alla ricostruzione delle provenienze si ritroverebbe mancate di "un anello" della catena.
Nei casi possibili l'usufrutto si ottine previo un provvedimento del Giudice adito : Si citano ( infatti si parla di atto di citazione) tutti i possibili eredi o parenti per accertare che non ci siano opposizioni; L'assenza del convocato in udienza è pari ad un "nulla osta". Se non ci sono opposizoini valide l Giudice emette la sentenza di usucapione che sostituirà " l'anello mancante".
Diversamente quando è impossibile la ricostruzione delle parentele (es. mille parenti e nipoti sparsi per il mondo) chi rivende dichiarerà in atto sotto sua responsabilità che il bene è di sua proppietà per intervenuta usucapione. Eventualmente se i terzi non si fidano di affermazioni unilaterali prive di supporto documentale, bisognerà rilasciare loro una fideiussione.
Prima di promettere di vendere e pertanto obbligarsi contrattualmente è sicuramente meglio "scoprire le carte" e sondare preventivamente (insieme al possibile acquirente) la disponibilità della Banca del compratore che magari intendesse ipotecare il terreno per finanziare la costruzione
Cio' premesso un conto è il "diritto giuridico acquisito" (sul quale pare non ci siano problemi) un conto è costituirsi un titolo da fare valere in sede di successiva rivendita: diversamente l'acquirente che procedesse alla ricostruzione delle provenienze si ritroverebbe mancate di "un anello" della catena.
Nei casi possibili l'usufrutto si ottine previo un provvedimento del Giudice adito : Si citano ( infatti si parla di atto di citazione) tutti i possibili eredi o parenti per accertare che non ci siano opposizioni; L'assenza del convocato in udienza è pari ad un "nulla osta". Se non ci sono opposizoini valide l Giudice emette la sentenza di usucapione che sostituirà " l'anello mancante".
Diversamente quando è impossibile la ricostruzione delle parentele (es. mille parenti e nipoti sparsi per il mondo) chi rivende dichiarerà in atto sotto sua responsabilità che il bene è di sua proppietà per intervenuta usucapione. Eventualmente se i terzi non si fidano di affermazioni unilaterali prive di supporto documentale, bisognerà rilasciare loro una fideiussione.
Prima di promettere di vendere e pertanto obbligarsi contrattualmente è sicuramente meglio "scoprire le carte" e sondare preventivamente (insieme al possibile acquirente) la disponibilità della Banca del compratore che magari intendesse ipotecare il terreno per finanziare la costruzione