Fly68

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buongiorno a tutti
la mia situazione è simile ma alcuni punti non mi sono chiari
mia madre usufruttuaria di un immobile (seconda casa) di cui io sono proprietario lo ha locato ai consuoceri ad uso gratuito
per fare le cose maggiormente a regola ho registrato il contratto e fatte le dovute denuncie
in virtù delle recentissime disposizioni di legge essendo per mia madre seconda casa ma non percependovi reddito deve pagare l'IMU:domanda:
vista la registrazione se dovuta l'imposta spetta a lei o ai consuoceri che tral'altro vi risiedono:domanda:
spero di essere stato chiaro grazie per l'aiuto
buon anno a tutti
 

gorgiagorgia

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risposta

Purtroppo tua madre, in quanto usufruttuaria ma non residente anagraficamente e non dimorante nell'abitazione concessa ai consuoceri, dovrà pagare l'IMU come seconda casa (7,6% nella migliore delle ipotesi. Nel mio comune è stata elevata al 9,6%!!! E i comuni possono farlo fino al 10,6%).
La novità è stata introdotta dalla 'manovra Salva Italia' di Monti che forse salverà l'Italia ma solo in compagnia dei pochi italiani che riusciranno a sopravvivere.
In proposito, ti riporto il testo dei commi dell'art. 13 della manovra suddetta che ti interessano.
c. 2:
"L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente".
c. 3: "La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo". (= rendita catastale x1.05x160)
c.4: Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
c. 6: "L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali".
c. 7: "L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali".
 

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